Il DL 22 maggio 2026 n. 89 ha introdotto, all’art. 6, una proroga dei termini di versamento relativi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti soggetti agli ISA, includendo anche coloro che operano in regime forfetario e i cosiddetti “minimi”.
La nuova scadenza è fissata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Rimane comunque possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi, quindi entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,8%.
La proroga interessa i contribuenti che svolgono attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. Il beneficio si estende anche ai soggetti esclusi dagli ISA per particolari condizioni, come l’inizio o la cessazione dell’attività, il non normale svolgimento dell’attività oppure la determinazione forfetaria del reddito.
Rientrano inoltre nella proroga:
- i contribuenti in regime forfetario;
- i soggetti che applicano il regime di vantaggio (“minimi”);
- i soci o associati di società e imprese trasparenti che possiedono i requisiti previsti.
Restano invece esclusi i contribuenti agricoli che producono esclusivamente redditi agrari.
Il differimento riguarda numerosi versamenti fiscali, tra cui:
- saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP;
- addizionali regionali e comunali IRPEF;
- cedolare secca;
- imposte sostitutive dei regimi forfetari e dei contribuenti minimi;
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- IVA collegata agli adeguamenti ISA.
La proroga coinvolge anche il saldo IVA 2025 non versato entro il 16 marzo 2026. In questo caso il pagamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio applicando gli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza ordinaria, fino a un massimo complessivo dell’1,6%.
Lo slittamento dei termini si applica anche ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni previdenziali, nonché al diritto annuale camerale da versare al Registro delle Imprese.
Non possono invece beneficiare della proroga i soggetti IRES che, per effetto della data di approvazione del bilancio o della chiusura del periodo d’imposta, hanno già termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2026.
Mariana Visan
