Transizione 5.0: il ruolo della certificazione dei costi e la scadenza del 28 febbraio

Transizione 5.0: il ruolo della certificazione dei costi e la scadenza del 28 febbraio

Il Piano Transizione 5.0 entra ora nella sua fase più delicata. Il 28 febbraio 2026 è il termine perentorio entro il quale deve essere trasmessa la comunicazione di completamento al GSE, contenente una serie di documenti, tra cui la certificazione contabile rilasciata dal Revisore  o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Si ricorda che il Piano Transizione 5.0 consiste in una agevolazione che permette di ottenere un credito d’imposta per progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati al 31 dicembre 2025 per beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 232 del 2016 che permettono di conseguire una riduzione dei consumi delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o in alternativa, dei processi produttivi interessati all’investimento non inferiore al 5%.

In ogni caso, la procedura, che consente di accedere all’agevolazione, è articolata in diverse fasi, alcune delle quali si sono concluse alla data del 31.12.2025.

Rimane l’ultima parte, l’impresa deve trasmettere al GSE entro e non oltre il 28.02.2026 una ulteriore documentazione, ovvero la comunicazione di completamento, con le informazioni del progetto di innovazione completato, l’importo dell’investimento e del credito richiesto e l’attestazione nel rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione deve contenere:

  • Certificazione ex post, che attesta l’effettivo sostenimento degli investimenti in conformità dell’attestazione ex ante;
  • Attestazione comprovante il possesso della perizia;
  • Certificazione contabile del revisore firmata digitalmente.

Per ogni dettaglio operativo, si rimanda alla guida completa Transizione 5.0 e alle relative FAQ sul sito del MIMIT.

Entro 10 giorni, il GSE, verificata tutta la documentazione, comunicherà all’impresa beneficiaria, il credito di imposta che potrà utilizzare in compensazione in F24 con codice tributo 7072 – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19” e indicando come anno di riferimento è valorizzato l’anno di completamento dell’investimento.

Di fondamentale importanza, per questa ultima fase, la certificazione contabile rilasciata dal Revisore ai sensi dell’art.17 del DM Transizione 5.0. Questo implica che, il soggetto incaricato dovrà attestare, previa opportuna verifica, l’effettivo sostenimento delle spese per l’investimento e loro corrispondenza contabile. Per questo motivo, è opportuno dotarsi di una breve ma efficace check – list per svolgere al meglio l’attività di controllo che deve essere svolta per tutta la documentazione e non dunque a campione:

  • Fatture, contratti di leasing, DDT, ordini;
  • Verifica che ogni fattura/contratto di leasing abbia il riferimento normativo della Transizione 5.0, Bene agevolabile ai sensi dell’art.1 Legge 178/2020 del 30/12/2020 comma 1062 e commi da 1054 a 1058-ter, così come modificato dall’art.1 della legge 234/2021 del 30/12/2021 comma 44, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.38 del DL 19/2024 del 02/03/2024 convertito in Legge 56/2024 del 29/04/2024;
  • Verifica tracciabilità dei pagamenti delle spese sostenute entro il 31.12.2025;
  • Riconciliazione contabile tra mastrini, registrazioni e documenti comprovanti l’investimento;
  • Perizia;
  • Relazioni tecniche ex ante ed ex post;
  • Comunicazione di terzietà;
  • Lettera di incarico.

Una criticità che spesso si riscontra nel verificare la documentazione, è legata alla mancanza del riferimento normativo della Transizione 5.0, per regolarizzare occorre:

  1. In caso di fatture cartacee: è possibile integrare manualmente il riferimento normativo sull’originale, con scrittura indelebile o tramite timbro.
  2. In caso di fatture elettroniche: si può
    • Stampare la fattura e aggiungere il riferimento con scrittura indelebile conservarlo ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
    • Provvedere con un’integrazione elettronica unita all’originale, conservando i documenti come previsto dalla circolare 14/E/2019;

Un altro aspetto critico riguarda il compenso corrisposto ai professionisti per il rilascio delle certificazioni e/o perizie. Come ci si comporta? La risposta è, dipende. Nel caso del compenso per il Revisore, nei limiti dei 5.000 euro, esso rientra nell’agevolazione e quindi in aumento del credito d’imposta, solo se la società beneficiaria, non è soggetta a revisione legale.

Per quanto riguarda, invece, il compenso del professionista che predispone la perizia e le relazioni tecniche (ad es. per attestare la riduzione dei consumi), rientra nel costo agevolabile nei limiti di euro 10.000 se il servizio è effettivamente reso e documentato nell’anno di competenza dell’investimento.

Dott.ssa Silvia Leopardi