Torna l’iperammortamento
È tempo di novità anche se in questo caso è meglio dire che a volte ritornano.
L’art. 94 del DDL della Legge di Bilancio 2026 propone nuovamente la maggiorazione del costo ammortizzabile (c.d. iperammortamento) per gli investimenti in beni con caratteristiche Industria 4.0 prevedendo comunicazioni equivalenti a quelle già obbligatorie per gli attuali crediti di imposta.
AMBITO SOGGETTIVO
Per ora, il beneficio è riservato ai titolari di reddito d’impresa, e quindi dal tenore letterale della norma, sembra che restino esclusi i professionisti.
Sono altresì esclusi, i soggetti in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed escluse, infine, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.
Nel comma 1 dell’art. 94 viene precisato anche che, “Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.
AMBITO OGGETTIVO
L’agevolazione spetta a chi effettua investimenti sia in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale, sia per acquisto di beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. E riguarda investimenti effettuati nel periodo 1.1.2026–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026). Da osservare che l’incremento del costo è pari al 180% per investimenti fino a 2.500.000 euro, 100% da 2.500.000 a 10.000.000 euro, 50% da 10.00.000 euro a 20.000.000, mentre per gli investimenti green che riducono consumi energetici le aliquote aumentano rispettivamente al 220%/140%/90%.
BENEFICI E LIMITI
L’iperammortamento determina un aumento delle deduzioni ma comporta benefici differenti a seconda della situazione del contribuente. Infatti mentre nel caso del credito d’imposta, esso è fruibile in F24 indipendentemente se la Società presenti o meno una perdita fiscale, nel caso dell’iperammortamento invece, la deduzione comporterebbe sicuramente un aumento della perdita e non attribuisce in quest’ultimo caso nessun beneficio. Fermo restando il fatto che l’agevolazione è poi recuperabile in quanto tale perdita è riportabile negli anni con i limiti previsti dall’art. 84 del Tuir.
La deduzione si applica sulla base del piano di ammortamento fiscale (percentuali ridotte al 50% nel primo anno di entrata in funzione del bene) ed è ripartita su un periodo maggiore rispetto ai tre anni dell’utilizzo del “vecchio” tax credit. L’agevolazione in commento comprende anche gli investimenti in leasing, e precisamente la maggiorazione riguarderà soltanto la quota capitale e la deduzione impatterà esclusivamente sui canoni imputati a conto economico (entro i limiti della durata minima fiscale).
Il comma 11 dell’art. 94 impedisce, come di consueto, che gli effetti finanziari vengano anticipati tramite minori acconti IRES ed IRPEF.
ADEMPIMENTI
Dal lato degli adempimenti, ciò che resta rispetto al tax credit è invece l’attuale sistema di comunicazione al GSE sulla base di quanto disposto dai commi 7 e 12 dell’art. 94. Comunicazione che risulta quindi essere fondamentale per poter fruire del beneficio da inserire direttamente in RF nel modello Redditi, ma non è chiaro ancora se occorrerà procedere come oggi, ovvero tramite comunicazioni preventive e consuntive oppure se sarà sufficiente trasmettere solo queste ultime una volta perfezionato l’investimento.
In ogni caso, si attendono eventuali emendamenti e proposte di modifica con l’approvazione e conversione definitiva in Legge.
Dott.ssa Silvia Leopardi
