La scissione mediante scorporo è da ritenersi, senza dubbi, a tutti gli effetti una scissione, e sono pertanto applicabili oltre alle norme appositamente introdotte, le norme generali previste in materia di scissione. L’art. 51, comma 3, del D. lgs 19/2023, apporta alcune modifiche al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile. Nel dettaglio:
- La lett. B) dell’art. 51 co. 3 del D. Lgs. 19/2023 aggiunge un periodo all’art. 2506 bis C.C. in base al quale il progetto di scissione mediante scorporo si differenzia dall’ordinario progetto di scissione in quanto non contiene “i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.”.
Il punto 3) è relativo al rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro.
Il punto 4) è relativo alle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.
Il punto 5) riguarda la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.
Il punto 7), infine, è relativo al trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
- Con la lett. C) del co. 3 dell’art. 51 viene integrato l’art. 2506 ter co. 3.
La norma prevede ora che “Si applica alla scissione l’articolo 2501 sexies; la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501 quater e le relazioni previste dagli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsi criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo”.
In sostanza, è previsto l’esonero ex lege della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e dalla perizia di stima.
Viene aggiunto come comma finale dell’art. 2506 ter il seguente passaggio “Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”.
Pertanto, la scissione mediante scorporo non origina il diritto di recesso per i soci della società scorporanda che non concorrano all’approvazione della delibera di scorporo.
Alla scissione mediante scorporo, al pari della scissione ordinaria, si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine di opposizione dei creditori, in ipotesi di società non azionarie. L’effetto della scissione mediante scorporo decorre dalla data di iscrizione della beneficiaria nel Registro delle Imprese.
Le scissioni per scorporo in società di nuova costituzione hanno una precisa regolamentazione fiscale grazie alle modifiche introdotte nell’articolo 173 del Tuir dal decreto legislativo 192/2024. Confermato il principio di neutralità della scissione con alcuni specifiche disposizioni che riprendono la disciplina dei conferimenti.
