Scissione con scorporo: Risposta Ade a interpello n.225/2025

Per la scissione con scorporo a società preesistente non vale la neutralità fiscale

La scissione mediante scorporo, è stata introdotta nel diritto italiano con il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, che attua la direttiva (UE) 2019/2121.  Questa nuova forma di scissione permette a una società di trasferire parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, mantenendo le azioni o quote delle nuove società nella società scissa stessa, che continua la propria attività.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sul D.Lgs. 192/2024 crea asimmetria nella scissione con scorporo verso società preesistente: civilisticamente è legittima, fiscalmente imponibile, con effetti distorsivi.

Con la Risposta n. 225/2025: l’Agenzia, chiamata a pronunciarsi su una scissione mediante scorporo verso una beneficiaria già esistente, ha escluso l’applicazione della neutralità, precisando che, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 173, comma 15-ter del TUIR, il regime opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la beneficiaria sia di nuova costituzione.

Ne consegue che il trasferimento verso una beneficiaria già esistente non può beneficiare della neutralità di cui all’art. 173, comma 15-ter, TUIR.

Civilisticamente, lo scorporo verso beneficiarie preesistenti è ora pacificamente ammesso, avallata dalle Massime notarili di Milano n. 209/2023 e Firenze n. 89/2024,  con la conseguenza che la permanenza di una disciplina fiscale più restrittiva finisce per generare un evidente disallineamento normativo e pratico, che alimenta incertezza e riduce l’efficacia dello strumento come mezzo di riorganizzazione societaria.