In caso di devoluzione di una partecipazione societaria che sia stata oggetto di rivalutazione (con pagamento della relativa imposta sostitutiva) attraverso la donazione o a seguito di successione mortis causa, quali sono le conseguenze per chi la riceve?
I casi si distinguono a seconda che si verifichi la prima o la seconda circostanza.
- in caso di donazione, il donatario subentra anche nella posizione fiscale del donante, potendo in tal modo avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal donante; in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nei casi di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”.
Con la donazione non si perdono gli effetti di una eventuale rivalutazione posta in essere dal donante. Il donatario potrà, in caso, qualora lo ritenesse opportuno, procedere con una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1° gennaio dell’anno in cui pone in essere la cessione e quindi azzerare la plusvalenza.
- in caso di successione mortis causa, l’erede invece non subentra nella posizione fiscale del defunto e non potrà quindi avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal defunto; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non sarà per l’erede quello maturato in capo al defunto ma corrisponderà al valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di successione; in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”.
Con la morte del titolare della partecipazione societaria si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione dallo stesso posta in essere. Ovviamente l’erede potrà nel caso di specie procedere a una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1° gennaio dell’anno in cui pone in essere la cessione (in quanto la successione si era aperta prima di tale data) e quindi azzerare la plusvalenza.
La rivalutazione è applicabile alle sole quote possedute alla data del 1° gennaio 2025 pertanto se gli eventi (donazione/successione) si realizzano posticipatamente a tale data, il donatario e/o l’erede non possono procedere alla rivalutazione ai sensi della disposizione in commento, pertanto se la cessione ha luogo nel corso dell’anno 2025, la plusvalenza dovrà necessariamente essere calcolata prendendo a riferimento il costo di acquisto riconosciuto al donante (nel caso della donazione) ovvero del valore indicato ai fini dell’imposta di successione (nel caso della successione mortis causa).
