La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata. Il versamento della imposta sostitutiva avviene sulla base di una perizia di stima, dalla quale deve risultare, per le quote e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore rideterminato alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
CHI PUO’ REDIGERE LA PERIZIA?
I soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali (così dispone l’art. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448). Ai fini dell’asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici e i notai (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).
IL COSTO DELLA PERIZIA?
Se la relazione di stima è stata predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, tale spesa è deducibile dal reddito di impresa della società in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Se, è stata predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, delle quote o dei diritti, la spesa è portata ad incremento del valore della partecipazione in proporzione al costo che è stato sostenuto da ciascuno dei possessori. Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.
