Il recesso non è un atto formale, cioè può risultare anche da un comportamento concludente (art. 2473 c.c.). Il recesso, quindi, si attua e diviene efficace per effetto della sola manifestazione di volontà unilaterale del socio recedente, senza che occorra alcuna accettazione da parte della società, anche se è opportuno avere prova dell’avvenuta comunicazione del recesso, ad esempio a mezzo raccomandata a/r, comunicazione scritta firmata per ricevuta dal rappresentante legale della società.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni, anche se l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
In ogni caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 2473 c.c., il diritto di recesso compete, senza condizioni, ai soci che non abbiano consentito:
✔️ al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
✔️ alla fusione o scissione;
✔️ alla revoca dello stato di liquidazione;
✔️ al trasferimento della sede all’estero;
✔️ alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
✔️ al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
✔️ al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, comma 4 c.c. (c.d. “diritti particolari dei soci”);
Oltre a queste cause disciplinate espressamente dalla legge è possibile che sia lo stesso atto costitutivo a disciplinare alcuni specifici casi di recesso, al verificarsi di determinati eventi. (giusta causa)
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione sociale secondo determinati criteri legali di valutazione. In particolare:
✔️ il rimborso deve essere effettuato in proporzione del patrimonio sociale;
✔️ il patrimonio sociale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
✔️ in caso di contrasto tra la società e il socio recedente in merito al valore del rimborso, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.
Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Il rimborso può avvenire mediante, acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, acquisto da parte di un terzo individuato dai soci, intervento della società.
In tal caso, il rimborso della quota avviene utilizzando le riserve disponibili (le quote degli altri soci si accrescono proporzionalmente rispetto alla quota del socio receduto), se non sufficienti, riducendo il capitale sociale.
