PASSAGGIO AL REGIME SEMPLIFICATO
Definizione
Il passaggio dal regime forfettario al regime semplificato rappresenta il
mutamento della veste fiscale di un’impresa o di un professionista che, non
rispettando più i requisiti per il regime agevolato, entra nel sistema di
tassazione ordinario (seppur con contabilità snella).
Ecco una definizione dettagliata e i punti chiave di questa transizione:
Definizione Tecnica
Il passaggio avviene quando il contribuente perde i requisiti di accesso o
permanenza nel regime forfettario (tipicamente il superamento della soglia
di 85.000 € di ricavi/compensi annui). Questo comporta l’abbandono della
tassazione sostitutiva (flat tax al 5% o 15%) a favore della tassazione IRPEF
progressiva e l’applicazione dell’IVA.
Quando avviene il passaggio?
La tempistica dipende dall’entità del superamento del limite:
Superamento fino a 100.000 €: Il regime forfettario cessa di avere efficacia
a partire dall’anno successivo. (Esempio: se nel 2025 incassi 90.000 €, resterai
forfettario per tutto il 2025 e diventerai semplificato dal 1° gennaio 2026).
Superamento oltre i 100.000 €: Il regime forfettario cessa
immediatamente. Da quel preciso momento, l’IVA deve essere applicata sulle
operazioni che determinano il superamento della soglia e si entra nel regime
semplificato retroattivamente per l’intero anno in corso.
Conseguenze pratiche:
Forfettario fino a 85.000 €: nessun passaggio;
Forfettario 85.001 € – 100.000 € : dal 1° gennaio dell’anno dopo;
Forfettario Oltre 100.000 €: immediato (in corso d’anno).
I limiti sopra indicati devono essere ragguagliati ad anno se hai aperto la
Partita IVA in corso d’anno (ad esempio, se apri a luglio, il limite di 85.000 € si
dimezza).
Un esempio
- Il “Salto” dei 100.000 €
Immaginiamo un professionista che ha incassato 95.000 € da inizio anno e
deve emettere una nuova fattura da 10.000 €.
Incassi totali precedenti: 95.000 €
Nuova fattura: 10.000 €
Totale potenziale: 105.000 € (Soglia superata)
Come deve comportarsi?
La regola stabilisce che l’IVA è dovuta sull’operazione che determina il
superamento. Hai due strade per gestire questa fattura da 10.000 €:
Fattura Unica: Applichi l’IVA sull’intero importo dei 10.000 €.
Fattura Scissa (più precisa):
Emetti una fattura da 5.000 € ancora in regime forfettario (arrivando
esattamente a quota 100.000 €).
Emetti una seconda fattura da 5.000 € + IVA (per la parte che eccede i
100.000 €). - Adempimenti Immediati (Checklist)
Una volta superati i 100.000 €, il tuo assetto fiscale cambia istantaneamente:
Fatturazione: Da quel momento in poi, tutte le fatture successive devono
esporre l’IVA e la ritenuta d’acconto (se il cliente è un sostituto d’imposta,
come una società o un professionista).
Registri Contabili: Devi iniziare a registrare le fatture attive e passive.
Detrazione Costi: Puoi iniziare a “tenere gli scontrini”. A differenza del
forfettario, ora le spese aziendali (affitto, attrezzature, materie prime)
abbattono direttamente l’imponibile IRPEF.
Comunicazione: È opportuno avvisare subito il consulente o il
commercialista, poiché le scadenze fiscali cambieranno (liquidazioni
IVA trimestrali o mensili). - Il calcolo delle tasse (IRPEF vs Sostitutiva)
Mentre per l’IVA il cambiamento parte dalla fattura “incriminata”, per le
imposte sul reddito il cambiamento è retroattivo per l’intero anno.
ll vantaggio nascosto: Passando all’ordinario, puoi finalmente recuperare le
detrazioni personali (come il bonus ristrutturazioni o le spese sanitarie) che nel
regime forfettario andrebbero perse se non avessi altri redditi.
La normativa per gli approfondimenti
l quadro normativo che regola il passaggio dal regime forfettario a quello
ordinario ha subito una profonda modifica con la Legge di Bilancio 2023, che
ha introdotto la distinzione tra sforamento “lieve” e sforamento “rilevante”.
Ecco i riferimenti normativi principali suddivisi per tipologia di fonte: - La Norma di Riferimento (Legge Istitutiva)
La disciplina del regime forfettario è contenuta nell’Articolo 1, commi da 54 a
89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Nello specifico, per il passaggio di regime i commi chiave sono:
Comma 54: Definisce il limite dei ricavi/compensi (attualmente fissato a
85.000 €).
Comma 71: È la norma che stabilisce la fuoriuscita dal regime. Questo comma
è stato modificato dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha
introdotto la soglia dei 100.000 € per l’esclusione immediata. - Le novità della Legge di Bilancio 2023
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha riscritto le regole del passaggio
all’ordinario:
Art. 1, comma 54, lett. a): ha alzato la soglia di permanenza da 65.000 € a
85.000 €.
Art. 1, comma 54, lett. b): ha aggiunto il periodo al comma 71 della L.
190/2014 che recita: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno
stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.” - Prassi e Interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate
Per capire operativamente come comportarsi (soprattutto per l’IVA e le
ritenute), i documenti fondamentali sono:
Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023: è il documento più importante e
recente. Fornisce chiarimenti dettagliati su cosa fare al superamento dei
100.000 €, specificando che:
L’IVA è dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento del
limite.
Il reddito dell’intero anno viene tassato con modalità ordinarie (IRPEF).
Il contribuente riacquista il ruolo di “sostituto d’imposta” per le ritenute sui
dipendenti o professionisti che paga.
Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019: contiene le istruzioni generali sul passaggio
tra regimi, in particolare per quanto riguarda la rettifica dell’IVA (Art. 19-bis2
del D.P.R. 633/1972) sui beni non ancora ceduti o ammortizzati al momento
del cambio regime. - Altri riferimenti correlati
D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico IVA): per tutte le regole sull’esposizione
dell’imposta in fattura e la detrazione degli acquisti post-superamento.
T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi): per le regole di determinazione del
reddito ordinario (analitica: ricavi meno costi) che tornano applicabili dopo lo
sforamento dei 100.000 €.
In sintesi: Se superi gli 85.000 € ma non i 100.000 €, la norma di
riferimento è il comma 71 (primo periodo) della L. 190/2014 (uscita
differita). Se superi i 100.000 €, la norma è il comma 71 (secondo
periodo) della medesima legge (uscita immediata).
Alessandra Mineo
