Questo significa che gli articoli contenuti in maniera frammentata nel DPR 633/1972, nel DL 331/1994 (operazioni UE) e DL 41/1994 (Regime del margine) sono stati ordinati in unico testo.
La normativa italiana si è quindi allineata a quella europea (Direttiva IVA 2006/112/CE) così da ridurne anche le controversie legali davanti alla Corte di Giustizia UE.
Non ci sono molte novità sostanziali, nel senso che il tributo continua a funzionare con lo stesso meccanismo disciplinato dal DPR 633/1972.
Una importante novità riguarda la possibilità della detrazione delle fatture ricevute a cavallo d’anno. Sarà possibile esercitare tale diritto fino a due anni successivi, con decorrenza già dal 2026.
Per fare un esempio, il diritto alla detrazione sorto nel 2026, potrà essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2028 (relativa all’anno 2027); per un diritto sorto nel 2027, il termine ultimo coinciderà con la presentazione della dichiarazione IVA relativa del 2029 (relativa all’ anno 2028).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco del 24.09.2026, l’allungamento dei termini non modifica le condizioni della detrazione: continuano ad essere quelle esistenti nel momento in cui il diritto è sorto.
Di conseguenza, qualora una fattura fosse ricevuta nel 2026 – relativa ad una operazione effettuata nel medesimo anno – ma registrata nel 2028 (ovvero entro la presentazione della dichiarazione IVA 2029 relativo al periodo d’imposta 2028), l’eventuale variazione del pro – rata di detraibilità rispetto al 2026 non influirà sulla detrazione. La normativa prevede che, sebbene il diritto possa essere esercitato entro i due anni successivi, le condizioni di detraibilità devono essere quelle esistenti alla data in cui il diritto è sorto, pertanto verrà applicato il pro – rata del 2026.
In materia di esportazioni viene introdotta la prova elettronica dell’uscita doganale, che supera così la tradizionale vidimazione su bolla o su fattura. Diventa fondamentale, quindi, conservare e gestire correttamente la documentazione e la certificazione dell’uscita delle merci.
Per le cessioni intracomunitarie, il termine viene sostituito con “unionale”.
La disciplina dello sportello unico europeo (OSS e IOSS, ex MOSS), finora recepita con norme stratificate e inserita nell’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, trova ora un’ordinata collocazione nel Titolo XVI (Regimi Speciali).
Le regole non subiscono sostanziali modifiche, mentre cambiano i riferimenti normativi. Poiché non è possibile citarli tutti in questo contributo, sono stati sintetizzati nella seguente tabella riassuntiva:
| Ambito | Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 | Testo Unico IVA (a decorrere dal 1° gennaio 2027) |
| Territorialità delle prestazioni di servizi | Articoli da 7-ter a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 | Articoli da 17 a 23 del TU |
| Operazioni esenti | Articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 37 del TU |
| Cessioni intracomunitarie di beni | Articolo 41 del D.L. n. 331/1993 | Articolo 39 del TU |
| Operazioni di esportazione non imponibili | Articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 45 del TU |
| Detrazione dell’imposta | Articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 56 del TU |
| Volume d’affari | Articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 62 del TU |
| Reverse Charge | Articolo 17 del D.P.R. 633/1972 | Articolo 64 del TU |
| Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata | Articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 | Articoli 72 e 73 del TU |
| Certificazione dei corrispettivi | Articolo 12 del D.L. n. 41/1991 | Articolo 84 del TU |
| Note di variazione | Articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 92 del TU |
| Regime speciale dei produttori agricoli ed elenco dei prodotti ammessi al regime | Articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata | Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata |
| Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime | Articolo 36 del D.L. n. 41/1995 e Tabella allegata | Articolo 143 del TU e Tabella D allegata |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento | Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 | Tabella A, Parte II, allegata al TU |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento | Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 | Tabella A, Parte III, allegata al TU |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento | Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 | Tabella A, Parte IV, allegata al TU |
Il passaggio al Testo Unico IVA non determina una modifica automatica dei codici Natura della fattura elettronica; cambiano tuttavia i riferimenti normativi utilizzati nei gestionali e nella documentazione.
L’entrata in vigore del TU IVA, imporrà necessariamente un adeguamento dei software. Il legislatore ha previsto, in ogni caso, una maggiore flessibilità nei primi sei mesi del 2027; se le fatture dovessero contenere i vecchi riferimenti normativi, essi verranno automaticamente sostituiti con i nuovi senza sanzioni né scarti di fatture da parte dello SDI. Il 2026 rappresenta, dunque, un anno di preparazione dal punto di vista strategico, essenziale per garantire una transizione più fluida nel 2027.
Dott.ssa Silvia Leopardi
Il nuovo Testo Unico IVA approvato con il D.lgs. n.10/2026 riorganizza in maniera armonica tutta la normativa dell’Imposta sul valore aggiunto in 171 articoli e 18 titoli ed entrerà in vigore dal 01.01.2027.
Questo significa che gli articoli contenuti in maniera frammentata nel DPR 633/1972, nel DL 331/1994 (operazioni UE) e DL 41/1994 (Regime del margine) sono stati ordinati in unico testo.
La normativa italiana si è quindi allineata a quella europea (Direttiva IVA 2006/112/CE) così da ridurne anche le controversie legali davanti alla Corte di Giustizia UE.
Non ci sono molte novità sostanziali, nel senso che il tributo continua a funzionare con lo stesso meccanismo disciplinato dal DPR 633/1972.
Una importante novità riguarda la possibilità della detrazione delle fatture ricevute a cavallo d’anno. Sarà possibile esercitare tale diritto fino a due anni successivi, con decorrenza già dal 2026.
Per fare un esempio, il diritto alla detrazione sorto nel 2026, potrà essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2028 (relativa all’anno 2027); per un diritto sorto nel 2027, il termine ultimo coinciderà con la presentazione della dichiarazione IVA relativa del 2029 (relativa all’ anno 2028).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco del 24.09.2026, l’allungamento dei termini non modifica le condizioni della detrazione: continuano ad essere quelle esistenti nel momento in cui il diritto è sorto.
Di conseguenza, qualora una fattura fosse ricevuta nel 2026 – relativa ad una operazione effettuata nel medesimo anno – ma registrata nel 2028 (ovvero entro la presentazione della dichiarazione IVA 2029 relativo al periodo d’imposta 2028), l’eventuale variazione del pro – rata di detraibilità rispetto al 2026 non influirà sulla detrazione. La normativa prevede che, sebbene il diritto possa essere esercitato entro i due anni successivi, le condizioni di detraibilità devono essere quelle esistenti alla data in cui il diritto è sorto, pertanto verrà applicato il pro – rata del 2026.
In materia di esportazioni viene introdotta la prova elettronica dell’uscita doganale, che supera così la tradizionale vidimazione su bolla o su fattura. Diventa fondamentale, quindi, conservare e gestire correttamente la documentazione e la certificazione dell’uscita delle merci.
Per le cessioni intracomunitarie, il termine viene sostituito con “unionale”.
La disciplina dello sportello unico europeo (OSS e IOSS, ex MOSS), finora recepita con norme stratificate e inserita nell’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, trova ora un’ordinata collocazione nel Titolo XVI (Regimi Speciali).
Le regole non subiscono sostanziali modifiche, mentre cambiano i riferimenti normativi. Poiché non è possibile citarli tutti in questo contributo, sono stati sintetizzati nella seguente tabella riassuntiva:
| Ambito | Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 | Testo Unico IVA (a decorrere dal 1° gennaio 2027) |
| Territorialità delle prestazioni di servizi | Articoli da 7-ter a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 | Articoli da 17 a 23 del TU |
| Operazioni esenti | Articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 37 del TU |
| Cessioni intracomunitarie di beni | Articolo 41 del D.L. n. 331/1993 | Articolo 39 del TU |
| Operazioni di esportazione non imponibili | Articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 45 del TU |
| Detrazione dell’imposta | Articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 56 del TU |
| Volume d’affari | Articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 62 del TU |
| Reverse Charge | Articolo 17 del D.P.R. 633/1972 | Articolo 64 del TU |
| Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata | Articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 | Articoli 72 e 73 del TU |
| Certificazione dei corrispettivi | Articolo 12 del D.L. n. 41/1991 | Articolo 84 del TU |
| Note di variazione | Articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Articolo 92 del TU |
| Regime speciale dei produttori agricoli ed elenco dei prodotti ammessi al regime | Articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata | Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata |
| Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime | Articolo 36 del D.L. n. 41/1995 e Tabella allegata | Articolo 143 del TU e Tabella D allegata |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento | Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 | Tabella A, Parte II, allegata al TU |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento | Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 | Tabella A, Parte III, allegata al TU |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento | Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 | Tabella A, Parte IV, allegata al TU |
Il passaggio al Testo Unico IVA non determina una modifica automatica dei codici Natura della fattura elettronica; cambiano tuttavia i riferimenti normativi utilizzati nei gestionali e nella documentazione.
L’entrata in vigore del TU IVA, imporrà necessariamente un adeguamento dei software. Il legislatore ha previsto, in ogni caso, una maggiore flessibilità nei primi sei mesi del 2027; se le fatture dovessero contenere i vecchi riferimenti normativi, essi verranno automaticamente sostituiti con i nuovi senza sanzioni né scarti di fatture da parte dello SDI. Il 2026 rappresenta, dunque, un anno di preparazione dal punto di vista strategico, essenziale per garantire una transizione più fluida nel 2027.
Dott.ssa Silvia Leopardi
