Nuovo Testo Unico IVA: cosa cambia dal 2027 

Questo significa che gli articoli contenuti in maniera frammentata nel DPR 633/1972, nel DL 331/1994 (operazioni UE) e DL 41/1994 (Regime del margine) sono stati ordinati in unico testo.  

La normativa italiana si è quindi allineata a quella europea (Direttiva IVA 2006/112/CE) così da ridurne anche le controversie legali davanti alla Corte di Giustizia UE.

Non ci sono molte novità sostanziali, nel senso che il tributo continua a funzionare con lo stesso meccanismo disciplinato dal DPR 633/1972. 

Una importante novità riguarda la possibilità della detrazione delle fatture ricevute a cavallo d’anno. Sarà possibile esercitare tale diritto fino a due anni successivi, con decorrenza già dal 2026. 

Per fare un esempio, il diritto alla detrazione sorto nel 2026, potrà essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2028 (relativa all’anno 2027); per un diritto sorto nel 2027, il termine ultimo coinciderà con la presentazione della dichiarazione IVA relativa del 2029 (relativa all’ anno 2028).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco del 24.09.2026, l’allungamento dei termini non modifica le condizioni della detrazione: continuano ad essere quelle esistenti nel momento in cui il diritto è sorto.

Di conseguenza, qualora una fattura fosse ricevuta nel 2026 – relativa ad una operazione effettuata nel medesimo anno – ma registrata nel 2028 (ovvero entro la presentazione della dichiarazione IVA 2029 relativo al periodo d’imposta 2028), l’eventuale variazione del pro – rata di detraibilità rispetto al 2026 non influirà sulla detrazione. La normativa prevede che, sebbene il diritto possa essere esercitato entro i due anni successivi, le condizioni di detraibilità devono essere quelle esistenti alla data in cui il diritto è sorto, pertanto verrà applicato il pro – rata del 2026.

In materia di esportazioni viene introdotta la prova elettronica dell’uscita doganale, che supera così la tradizionale vidimazione su bolla o su fattura. Diventa fondamentale, quindi, conservare e gestire correttamente la documentazione e la certificazione dell’uscita delle merci.

Per le cessioni intracomunitarie, il termine viene sostituito con “unionale”. 

La disciplina dello sportello unico europeo (OSS e IOSS, ex MOSS), finora recepita con norme stratificate e inserita nell’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, trova ora un’ordinata collocazione nel Titolo XVI (Regimi Speciali).

Le regole non subiscono sostanziali modifiche, mentre cambiano i riferimenti normativi. Poiché non è possibile citarli tutti in questo contributo, sono stati sintetizzati nella seguente tabella riassuntiva:

Ambito Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 Testo Unico IVA (a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Territorialità delle prestazioni di servizi Articoli da 7-ter a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 Articoli da 17 a 23 del TU
Operazioni esenti Articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 37 del TU
Cessioni intracomunitarie di beni Articolo 41 del D.L. n. 331/1993 Articolo 39 del TU
Operazioni di esportazione non imponibili Articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 45 del TU
Detrazione dell’imposta Articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 56 del TU
Volume d’affari Articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 62 del TU
Reverse Charge Articolo 17 del D.P.R.  633/1972 Articolo 64 del TU
Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata Articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 Articoli 72 e 73 del TU
Certificazione dei corrispettivi Articolo 12 del D.L. n. 41/1991 Articolo 84 del TU
Note di variazione Articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 92 del TU
Regime speciale dei produttori agricoli ed elenco dei prodotti ammessi al regime Articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata
Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime Articolo 36 del D.L. n. 41/1995 e Tabella allegata Articolo 143 del TU e Tabella D allegata
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, Parte II, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, Parte III, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, Parte IV, allegata al TU

Il passaggio al Testo Unico IVA non determina una modifica automatica dei codici Natura della fattura elettronica; cambiano tuttavia i riferimenti normativi utilizzati nei gestionali e nella documentazione.

L’entrata in vigore del TU IVA, imporrà necessariamente un adeguamento dei software. Il legislatore ha previsto, in ogni caso, una maggiore flessibilità nei primi sei mesi del 2027; se le fatture dovessero contenere i vecchi riferimenti normativi, essi verranno automaticamente sostituiti con i nuovi senza sanzioni né scarti di fatture da parte dello SDI. Il 2026 rappresenta, dunque, un anno di preparazione dal punto di vista strategico, essenziale per garantire una transizione più fluida nel 2027.

Dott.ssa Silvia Leopardi

Il nuovo Testo Unico IVA approvato con il D.lgs. n.10/2026 riorganizza in maniera armonica tutta la normativa dell’Imposta sul valore aggiunto in 171 articoli e 18 titoli ed entrerà in vigore dal 01.01.2027.

Questo significa che gli articoli contenuti in maniera frammentata nel DPR 633/1972, nel DL 331/1994 (operazioni UE) e DL 41/1994 (Regime del margine) sono stati ordinati in unico testo.  

La normativa italiana si è quindi allineata a quella europea (Direttiva IVA 2006/112/CE) così da ridurne anche le controversie legali davanti alla Corte di Giustizia UE.

Non ci sono molte novità sostanziali, nel senso che il tributo continua a funzionare con lo stesso meccanismo disciplinato dal DPR 633/1972. 

Una importante novità riguarda la possibilità della detrazione delle fatture ricevute a cavallo d’anno. Sarà possibile esercitare tale diritto fino a due anni successivi, con decorrenza già dal 2026. 

Per fare un esempio, il diritto alla detrazione sorto nel 2026, potrà essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2028 (relativa all’anno 2027); per un diritto sorto nel 2027, il termine ultimo coinciderà con la presentazione della dichiarazione IVA relativa del 2029 (relativa all’ anno 2028).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco del 24.09.2026, l’allungamento dei termini non modifica le condizioni della detrazione: continuano ad essere quelle esistenti nel momento in cui il diritto è sorto.

Di conseguenza, qualora una fattura fosse ricevuta nel 2026 – relativa ad una operazione effettuata nel medesimo anno – ma registrata nel 2028 (ovvero entro la presentazione della dichiarazione IVA 2029 relativo al periodo d’imposta 2028), l’eventuale variazione del pro – rata di detraibilità rispetto al 2026 non influirà sulla detrazione. La normativa prevede che, sebbene il diritto possa essere esercitato entro i due anni successivi, le condizioni di detraibilità devono essere quelle esistenti alla data in cui il diritto è sorto, pertanto verrà applicato il pro – rata del 2026.

In materia di esportazioni viene introdotta la prova elettronica dell’uscita doganale, che supera così la tradizionale vidimazione su bolla o su fattura. Diventa fondamentale, quindi, conservare e gestire correttamente la documentazione e la certificazione dell’uscita delle merci.

Per le cessioni intracomunitarie, il termine viene sostituito con “unionale”. 

La disciplina dello sportello unico europeo (OSS e IOSS, ex MOSS), finora recepita con norme stratificate e inserita nell’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, trova ora un’ordinata collocazione nel Titolo XVI (Regimi Speciali).

Le regole non subiscono sostanziali modifiche, mentre cambiano i riferimenti normativi. Poiché non è possibile citarli tutti in questo contributo, sono stati sintetizzati nella seguente tabella riassuntiva:

Ambito Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 Testo Unico IVA (a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Territorialità delle prestazioni di servizi Articoli da 7-ter a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 Articoli da 17 a 23 del TU
Operazioni esenti Articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 37 del TU
Cessioni intracomunitarie di beni Articolo 41 del D.L. n. 331/1993 Articolo 39 del TU
Operazioni di esportazione non imponibili Articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 45 del TU
Detrazione dell’imposta Articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 56 del TU
Volume d’affari Articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 62 del TU
Reverse Charge Articolo 17 del D.P.R.  633/1972 Articolo 64 del TU
Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata Articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 Articoli 72 e 73 del TU
Certificazione dei corrispettivi Articolo 12 del D.L. n. 41/1991 Articolo 84 del TU
Note di variazione Articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 Articolo 92 del TU
Regime speciale dei produttori agricoli ed elenco dei prodotti ammessi al regime Articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata
Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime Articolo 36 del D.L. n. 41/1995 e Tabella allegata Articolo 143 del TU e Tabella D allegata
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, Parte II, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, Parte III, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 Tabella A, Parte IV, allegata al TU

Il passaggio al Testo Unico IVA non determina una modifica automatica dei codici Natura della fattura elettronica; cambiano tuttavia i riferimenti normativi utilizzati nei gestionali e nella documentazione.

L’entrata in vigore del TU IVA, imporrà necessariamente un adeguamento dei software. Il legislatore ha previsto, in ogni caso, una maggiore flessibilità nei primi sei mesi del 2027; se le fatture dovessero contenere i vecchi riferimenti normativi, essi verranno automaticamente sostituiti con i nuovi senza sanzioni né scarti di fatture da parte dello SDI. Il 2026 rappresenta, dunque, un anno di preparazione dal punto di vista strategico, essenziale per garantire una transizione più fluida nel 2027.

Dott.ssa Silvia Leopardi