La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato ha ora reso noti nuovi orientamenti in relazione all’obbligo per gli amministratori di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ossia alle imprese costituite in forma societaria, si sottolinea come occorrano entrambi i requisiti; quindi, non solo che si sia in presenza di una attività di impresa, ma anche che essa sia svolta in forma societaria.
Sono, di riflesso, escluse le società che non svolgano attività d’impresa (ad esempio, le STP, le STA e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che, pur svolgendo attività d’impresa, non siano società.
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, si osserva come siano da includere tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi, inoltre, i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione. Sono, invece, esclusi i procuratori, i direttori generali e i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.
Per le società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 la comunicazione non prevede un termine di scadenza in assenza di un espressa precisazione normativa, come indicato da Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) e da Assonime (circ. n. 15/2025). Le ultime precisazioni attengono alle caratteristiche del domicilio digitale.
Posto che non è possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore, sono riconosciute le seguenti alternative:
– indicare il proprio domicilio digitale personale;
– indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
– indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
– “eleggere domicilio speciale”
