Novita’ introdotte dal Decreto correttivo alla riforma fiscale in materia di correzione degli errori contabili in Bilancio a partire dal 2025.
Le nuove disposizioni introdotte dal DLgs. 18 dicembre 2025 n. 192 (cosiddetto “decreto correttivo della riforma fiscale”) modificano in modo sostanziale il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, con effetto a partire dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.
Di seguito si delineano i punti chiave della nuova disciplina per i bilanci 2025:
Restrizione della Procedura Semplificata
L’intervento legislativo ha fortemente limitato l’ambito di applicazione della procedura semplificata, che consente di dare rilevanza fiscale alla correzione direttamente nell’esercizio in cui viene operata, senza dover presentare una dichiarazione integrativa per l’anno in cui l’errore è stato commesso.
Requisiti Soggettivi: Revisione Legale Obbligatoria
Sotto il profilo soggettivo, la procedura semplificata è ora riservata esclusivamente ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Rispetto al passato, non è più richiesto che il soggetto adotti il principio di derivazione rafforzata; la norma può quindi applicarsi anche alle micro-imprese, purché siano soggette a revisione obbligatoria (ad esempio perché capogruppo di un gruppo revisionato).
Restano escluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, a meno che non siano soggette a revisione obbligatoria propria.
Requisiti Oggettivi: Solo Errori “Irrilevanti”
La novità più impattante riguarda l’oggetto della correzione: la semplificazione fiscale è ammessa solo per gli errori contabili “diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti”.
Per gli errori rilevanti (la cui nozione deve essere desunta dall’OIC 29 o dallo IAS 8), resta ferma la necessità di ricorrere alla dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta di competenza.
Viene chiarito che la disciplina riguarda la generalità degli errori (qualificazione, imputazione temporale, classificazione e quantificazione), ma esclude quelli derivanti da operazioni simulatorie o fraudolente.
Limiti Temporali più Stringenti
La correzione assume rilievo fiscale nell’esercizio di rilevazione solo se effettuata entro limiti temporali precisi:
Termine di bilancio: deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’elemento è stato erroneamente rilevato (o omesso). In pratica, si ha tempo solo un anno per correggere “semplificatamente” l’errore.
Attività di controllo: la correzione deve comunque precedere l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche amministrative di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Trattamento ai fini IRAP
La nuova disciplina si applica anche ai fini IRAP, ma con una restrizione ulteriore: la rilevanza fiscale delle poste correttive è ammessa solo se il valore della produzione netta è positivo sia nell’esercizio dell’errore che in quello della correzione. Poiché l’IRAP non prevede il riporto delle perdite, la correzione in un anno con valore negativo risulterebbe comunque irrilevante.
Conseguenze Sanzionatorie
Un aspetto positivo sottolineato dalla Relazione illustrativa è che il riconoscimento fiscale tramite procedura semplificata non determina effetti sanzionatori. Al contrario, se mancano i requisiti per la semplificazione e si deve procedere con l’integrativa “a sfavore” (per ricavi omessi), si applicano le sanzioni ordinarie, pur con le possibili riduzioni previste per l’errata imputazione temporale.
In sintesi, per i bilanci 2025 le imprese dovranno operare una distinzione netta tra errori rilevanti e irrilevanti ai fini contabili, poiché solo questi ultimi potranno beneficiare di una gestione fiscale semplificata e priva di sanzioni, a patto che la correzione sia tempestiva e la società sia soggetta a revisione obbligatoria.
Dott.ssa Elisa Ferrara
