Il Dlgs. 192/2024 (c.d. D.Lgs di Riforma dell’Irpef e dell’Ires, attuativo della L. 111/2023) ha apportato delle modifiche sostanziali sugli aspetti fiscali relativi alle operazioni straordinarie.
L’art. 12 del relativo Dlgs, è intervenuto sulla disciplina dei riallineamenti, di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir, con efficacia già a partire dalle operazioni straordinarie effettuate nel corso dell’anno 2024.
Il nuovo comma 2-ter attualmente prevede che:
- ora si possa esercitare l’opzione solo nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione e non più anche in quella successiva;
- L’imposta sostitutiva non è più calcolata a scaglioni e con aliquota progressiva, ma prevede due aliquote: una del 18% ai fini Ires e una al 3% ai fini Irap;
- La possibilità al contribuente di avvalersi del ravvedimento sono con effetti IRES o IRAP;
- Si può determinare anche solo pe singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- Riduzione del periodo di moratoria da quattro a tre anni,
- Versamento della imposta in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata realizzata l’operazione straordinaria, in luogo delle tre rate prima concesse;
- I maggiori valori sono riconosciuti a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.
