NORME EUROPEE PER L’ANTIRICICLAGGIOPROGETTI DI NORME RIVOLTE AI PROFESSIONISTI

Quadro attuale

Il quadro delle norme europee per l’antiriciclaggio (AML – Anti-Money Laundering) e il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni, culminando nel recente Pacchetto Antiriciclaggio europeo (AML Package), che mira a un’armonizzazione totale delle regole nei Paesi membri.

Di seguito viene delineata una scheda di sintesi strutturata sui punti chiave della normativa.

1. Evoluzione e Quadro Normativo

Dalla I alla IV Direttiva: Hanno introdotto progressivamente l’obbligo di registrazione, l’identificazione della clientela, l’approccio basato sul rischio e la trasparenza sulla titolarità effettiva di società e trust.

V e VI Direttiva (fino alla Direttiva UE 2024/1640): Hanno esteso gli obblighi ai soggetti operanti nel settore delle cripto-attività, abbassato le soglie per l’uso del contante, ampliato la definizione di persone politicamente esposte (PEP) e uniformato i reati presupposto e le sanzioni penali a livello comunitario.

Il Regolamento AMLA (UE 2024/1620): Ha istituito la nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), con sede a Francoforte, per coordinare le autorità nazionali e vigilare direttamente sui soggetti finanziari a più alto rischio operanti nell’Unione.

2. I Pilastri del Sistema Europeo

A. L’Approccio Basato sul Rischio (Risk-Based Approach)

Le norme non impongono adempimenti rigidi e identici per chiunque, ma richiedono ai soggetti obbligati di valutare e mitigare i rischi specifici legati a clienti, aree geografiche, canali di distribuzione e prodotti/servizi offerti. In presenza di rischi elevati scattano obblighi di adeguata verifica rafforzata.

B. Adeguata Verifica della Clientela (KYC – Know Your Customer)

I soggetti obbligati devono identificare il cliente e il titolare effettivo (la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla l’ente) nei seguenti casi:

Instaurazione di un rapporto continuativo (es. apertura di un conto corrente).

Esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore alle soglie di legge (es. trasferimenti di denaro o transazioni in contanti oltre i limiti stabiliti).

Sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o dubbi sull’autenticità dei dati precedentemente ottenuti.  

C. Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS)

I soggetti destinatari della normativa hanno l’obbligo di trasmettere senza ritardo alle rispettive Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nazionali le segnalazioni di operazioni in cui vi sia il sospetto che il denaro o i beni provengano da attività illecita. È fatto divieto assoluto di dare comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione (divieto di divulgazione / tipping-off).

3. I Soggetti Obbligati

La normativa europea vincola una vasta platea di operatori a rispettare gli standard di conformità antiriciclaggio:

Settore Finanziario e Bancario: Banche, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari, società di investimento e gestori di fondi.  

Cripto-Asset: I prestatori di servizi relativi alle cripto-attività (CASP), per garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti (Travel Rule).

Professionisti non finanziari: Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati (quando assistono clienti in operazioni finanziarie o immobiliari) e revisori legali.   Altri operatori: Società di revisione, operatori “compro oro”, agenti in immobiliari, case d’asta e mercati d’arte. 

4. Novità Chiave e Armonizzazione Recente

Limiti al Contante: L’introduzione di un massimale europeo uniforme per i pagamenti in contanti fissato a 10.000 euro, lasciando comunque la facoltà agli Stati membri di adottare soglie inferiori e più restrittive (come nel caso della normativa italiana). 

Registro dei Titolari Effettivi: Sistemi interconnessi a livello europeo per garantire la trasparenza sulle strutture societarie opache, trust e istituzioni analoghe, rendendo accessibili le informazioni alle autorità e ai soggetti con un legittimo interesse.

Vigilanza Diretta dell’AMLA: Poteri sanzionatori e di controllo diretto sui soggetti finanziari transfrontalieri considerati più vulnerabili.

Quadro in evoluzione in sintesi

In data 1° ottobre 2026 l’Autorità europea ha comunicato la presentazione di tre progetti definitivi di norne tecniche di regolamentazione (Rts), elaborati dopo le consultazioni pubbliche. I testi attuano il regolamento Ue 2024/1624 su adeguata verifica, operazioni occasionali e presidi di gruppo. I progetti sono stati trasmessi alla Commissione per l’adozione.

I progetti e gli standard tecnici (RTS – Regulatory Technical Standards) presentati dall’AMLA (l’Autorità europea antiriciclaggio) definiscono le regole operative armonizzate per il settore privato e per la cooperazione tra autorita di vigilanza.

Ecco la sintesi dei punti principali:

1. Adeguata Verifica della Clientela (CDD)

Regole operative chiare: Definisce le misure standard, semplificate e rafforzate che intermediari finanziari e professionisti devono applicare per verificare l’identità dei clienti e i relativi titolari effettivi.

Standardizzazione e flessibilità: Assicura criteri omogenei ma adattabili al profilo di rischio di diversi settori (finanziario e non finanziario).  

2. Rapporti Continuativi e Operazioni Occasionali

Soglie d’allarme e operazioni collegate: Individua i criteri precisi per distinguere una prestazione occasionale da un rapporto continuativo e stabilisce quando applicare soglie di controllo più basse in presenza di settori ad alto rischio.

Contrasto al frazionamento: Introduce regole per identificare operazioni collegate (cd. smurfing o frazionamento artificiale) per evitare il superamento delle soglie normative.

3. Presidi e Governance di Gruppo

Requisiti minimi di gruppo: Definisce la gestione dei rischi, i controlli interni e lo scambio sicuro delle informazioni all’interno dei gruppi societari, inclusi i presidi transfrontalieri e le filiali operative in Paesi terzi. 

Estensione al settore non finanziario: Uniforma i requisiti di gruppo anche a settori complessi non finanziari (es. immobiliari, beni di lusso).

4. Cooperazione di Vigilanza (Home-Host Cooperation)

Coordinamento transfrontaliero: Stabilisce gli standard tecnici di cooperazione tra le autorità di vigilanza del Paese d’origine (Home) e quelle dei Paesi ospitanti (Host) per la supervisione congiunta dei gruppi multinazionali.

Dott.ssa Alessandra Mineo