LO SPIN OFF IMMOBILIARE

La scissione attuata con finalità di spin off immobiliare è quella “tradizionale” ex art. 2506 c.c., con assegnazione ai soci della scissa di quote o azioni nella società beneficiaria proporzionali a quelle possedute nella società scissa, avente per oggetto un patrimonio di tipo immobiliare col fine di separare il patrimonio immobiliare della società dal suo restante patrimonio aziendale. Per la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate l’operazione non è considerata elusiva non generando alcun tipo di vantaggio fiscale indebito. Si segnala, ad esempio, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2018 n. 21, avente ad oggetto un’operazione di scissione parziale proporzionale, a favore di una beneficiaria preesistente partecipata dagli stessi quattro soci della scissa (seppure con percentuali differenti) che viene effettuata per scorporare dalla scissa “operativa” alcuni immobili e farli confluire nel patrimonio della beneficiaria “immobiliare”.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esplicitare che l’inidoneità, a determinare vantaggi fiscali indebiti, di una scissione “tradizionale” ex art. 2506 c.c. e proporzionale, avente per oggetto un patrimonio immobiliare, sussiste anche quando la scissione non scorpora immobili da una azienda, ma anche quando la scissione scorpora immobili da altri immobili. Sul punto, si veda, in particolare, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8 novembre 2018 n. 65, avente per oggetto la scissione parziale proporzionale con cui una società immobiliare, partecipata da due soci persone fisiche, assegna a quattro distinte beneficiarie neocostituite distinti compendi immobiliari.