L’Evoluzione del Regime Impatriati: Analisi Comparativa tra il D.Lgs. 147/2015 e la Nuova Disciplina 2024

L’Evoluzione del Regime Impatriati: Analisi Comparativa tra il D.Lgs. 147/2015 e la Nuova Disciplina 2024

Il “regime degli impatriati” rappresenta da anni uno degli strumenti cardine della fiscalità italiana per il rientro dall’estero del capitale umano altamente qualificato, con l’obiettivo di attrarre competenze e favorire l’insediamento in Italia di professionalità elevate, attraverso l’abbattimento della base imponibile IRPEF.

Tuttavia, il passaggio dal regime “storico” a quello introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 a partire dal 1° gennaio 2024, ha segnato un notevole cambio passo: la disciplina ha subito una profonda revisione normativa, con effetti significativi sia sui requisiti di accesso sia sui benefici fiscali applicabili, rendendo così l’agevolazione più selettiva e restrittiva.

I tratti distintivi della normativa previgente, valida fino al periodo d’imposta 2023, disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, poi modificato e ampliato nel corso degli anni mediante interventi normativi successivi (fra cui il Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019 e la Legge di Bilancio 2021) comprendevano:

  • Requisiti di accesso più ampi: il lavoratore doveva non essere stato fiscalmente residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza fiscale nel Paese per almeno due anni;
  • Tipologia di redditi agevolabili: oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, rientravano nell’agevolazione anche i redditi da lavoro autonomo e, per i titolari di imprese individuali, anche i redditi di impresa;
  • Entità del beneficio fiscale: la base imponibile dei redditi agevolati era ridotta, normalmente, al 30% del loro ammontare, con ulteriori riduzioni fino al 10% – per chi si trasferiva in determinate aree del Mezzogiorno;
  • Possibilità di estensione: in presenza di condizioni aggiuntive (per esempio, figli a carico o acquisto di un’abitazione), il regime poteva essere esteso fino a 10 anni complessivi.

Queste condizioni consentivano una significativa riduzione dell’incidenza fiscale per i lavoratori rientranti in Italia, con un’ampia platea di soggetti potenzialmente beneficiari.

La nuova disciplina, regolamentata dal D.Lgs. n. 209/2023, ha ridefinito sotto molti aspetti il “regime impatriati”, introducendo limiti più restrittivi e una normativa più strutturata, che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024 in poi.

Le principali novità sono:

  • Requisito di non residenza più stringente: il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento (con casi specifici di estensione a 6 o 7 anni in presenza di continuità con lo stesso datore di lavoro o gruppo);
  • Impegno di permanenza più lungo: è richiesto l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, pena la decadenza dai benefici e l’obbligo di restituzione con interessi;
  • Redditi agevolabili e soggetti: il nuovo regime si applica ai redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomo da arti e professioni, prodotti in Italia; sono esclusi i redditi di impresa;
  • Entità dell’agevolazione: la base imponibile degli stessi redditi è ridotta al 50% del loro ammontare (tassazione del 50%), con possibile aumento a 60% (tassazione maggiormente favorevole) per i contribuenti che trasferiscono la residenza con almeno un figlio minorenne residente in Italia;
  • Limite di reddito: è stato introdotto un massimale annuo di 600.000 euro di reddito agevolabile;
  • Durata dell’agevolazione: l’agevolazione dura 5 anni senza possibilità di estensione automatica.

La ratio del nuovo intervento legislativo è chiaramente orientata a ridurre il costo fiscale della misura, garantendo il beneficio solo a profili di “elevata qualificazione o specializzazione”, che apportino un valore aggiunto tangibile al sistema economico nazionale.

Dott.ssa Michela Ferrante