LEGGE DI BILANCIO 2026 – ROTTAMAZIONE QUINQUIES
La rottamazione quinquies è una delle novità in arrivo con la Manovra di Bilancio 2026. Si osserva da subito che, con l’avvento di questa nuova pace fiscale, si allungano i termini della definizione agevolata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.
Infatti, con la rottamazione quater erano definibili i carichi affidati alla Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la quinquies sarà possibile rottamare anche i carichi affidati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
Il comma 1 dell’Art. 23 del Disegno della Legge di Bilancio stabilisce che saranno definibili 24 anni di ruoli dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento delle imposte così come risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36 – bis e 36 – ter DPR 600/1973 e agli articoli 54 – bis e 54 – ter del DPR 633/1972 o derivanti dall’omesso versamento di contributi INPS, ad esclusione però di quelli chiesti in seguito ad accertamento. Con la rottamazione quinquies saranno azzerate le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio. Per quanto riguarda le multe stradali, verranno azzerate solo gli interessi.
Dal perimetro dei debiti ammessi alla definizione, per ora sembrano esserne esclusi i tributi locali quali IMU, TARI (a meno che l’ente locale ne delibera autonomamente l’adesione) e multe comunali oltre a cartelle derivanti da redditi non dichiarati, premi INAIL e debiti previdenziali dovuti a Casse Private.
Il comma 2 del medesimo articolo indica le modalità di pagamento, in una unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo alle seguenti scadenze:
- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Il comma 3 aggiunge inoltre che in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’adesione alla definizione si manifesta attraverso apposita dichiarazione del debitore entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
Potrebbero, quindi, essere disponibili ai debitori già da gennaio 2026 i dati necessari per individuare i carichi definibili.
Tramite il comma 10 ne sono definiti i benefici in seguito alla presentazione della dichiarazione di cui sopra ovvero:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia della Riscossione comunica nell’area riservata del debitore che ha presentato la dichiarazione per l’adesione, le somme dovute e l’importo delle singole rate che non potrà essere inferiore ad euro cento.
Le somme dovute possono essere corrisposte tramite:
- domiciliazione sul c/c del debitore con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’agente della riscossione;
- moduli di pagamento precompilati che verranno resi disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate e Riscossione;
- Presso gli sportelli dell’Agenzie della Riscossione.
La rottamazione resta inefficace in caso di mancato pagamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore;
- di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In questi casi decorrono nuovamente i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto.
Come di consueto ci si aspettano dei correttivi, tra tutti si annoverano:
- il taglio del tasso di interesse applicato alle rate dal 4% al 3%;
- ampliamento della platea dei soggetti destinatari della sanatoria quali i contribuenti interessati da accertamento, che per ora ne resterebbero esclusi.
Dott.ssa Silvia Leopardi
