LE RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE PER BANCAROTTA – I sindaci di una società rispondono per omesso controllo, rivestendo una posizione di garanzia, anche per una condotta meramente omissiva, dal momento che non possono limitarsi alla verifica della regolarità formale della contabilità sociale, ma devono anche operare un controllo della congruità della medesima rispetto all’operatività concreta della società.
Tuttavia, quando la condotta attribuita al sindaco sia di mera omissione dei dovuti controlli, come nel caso affrontato dalla sentenza n. 32560 depositata recentemente dalla Cassazione, deve potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all’epoca, già presenti “segnali di allarme” o “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando, così, per un verso, da poter ritenere colpevole l’omissione del controllo e, per l’altro, da potersi affermare che l’omesso controllo dei sindaci aveva concretamente agevolato le medesime condotte illecite. Ciò è molto simile a quanto la giurisprudenza penale comunemente afferma in tema di responsabilità degli amministratori privi di delega (tra le molte cfr. Cass. n. 33582/2022).
Nel procedimento affrontato dalla pronuncia in commento – la citata n. 32560/2025 – il presidente del collegio sindacale era stato ritenuto colpevole dei delitti di bancarotta di una srl dichiarata fallita per avere consentito agli amministratori, non esercitando il dovuto controllo, di cagionare tale fallimento sia appostando crediti inesistenti, sia distraendo somme pari a circa 8 milioni di euro. A ciò si aggiungeva anche la falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili, in pregiudizio dei creditori, che non aveva consentito di ricostruire il patrimonio della società ed il movimento degli affari. Viene ricordato come la responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta sia configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società che abbiano omesso i dovuti controlli sull’operato degli amministratori, sussistendo anche in tale ipotesi il potere di segnalazione previsto dall’art. 2409 c.c., norma che disciplina in linea generale i poteri del collegio sindacale, ove esistente (Cass. nn. 44107/2018, 14045/2016 e 18985/2016).
La giurisprudenza in materia si sofferma in particolare sul fatto che l’obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato anche l’art. 2403-bis c.c., che conferisce ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni.
