La qualifica di holding finanziaria o industriale, come confermato dalle risposte a interpello n. 40/2021 e n. 266/2021, è desunta in modo univoco dalle risultanze dell’ultimo bilancio (quindi ora dei bilanci al 31 dicembre 2024), e la valutazione avviene con i consueti test di prevalenza previsti dall’art. 162-bis commi 2 e 3 del TUIR, volti a determinare se la società ha il proprio attivo patrimoniale investito in modo preponderante, rispettivamente, in partecipazioni in banche e altri intermediari finanziari ovvero in partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. In realtà, come evidenziato dalla menzionata risposta n. 40/2021, si tratta di un test da effettuare in due fasi:
– in primo luogo, si valuta se il valore complessivo delle partecipazioni eccede il 50% dell’attivo: se questo test è superato, la società rientra tra quelle di partecipazione. Alle partecipazioni sono aggiunti gli “altri elementi patrimoniali intercorrenti” con le medesime, in genere rappresentati dai finanziamenti erogati alle partecipate;
– in secondo luogo (e solo se il primo test è superato), la qualifica di holding industriale o di holding finanziaria è attribuita in base a quale delle due tipologie di partecipazioni (società industriali, commerciali o di servizi, ovvero intermediari finanziari) rappresenta la maggioranza in termini relativi (e non più, quindi, la maggioranza dell’attivo).
Le holding finanziarie sono soggette all’addizionale IRES del 3,5% (incremento a cui, invece, sfuggono le holding industriali). Entrambe le categorie di holding, invece, scontano l’aliquota IRAP maggiorata del 4,65%. Va da ultimo segnalato l’intervento dell’art. 1-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge del decreto, con il quale è stato stabilito che l’addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili di dirigenti e amministratori di cui all’art. 33 del DL 78/2010 si applica ai soggetti indicati all’art. 162-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria) e non, quindi, alle holding industriali. Per espressa disposizione di legge, la novità si applica già dal 2025.
