LA TASSAZIONE DEGLI EREDI DI SOCIETA’ DI PERSONE

LA TASSAZIONE DEGLI EREDI DI SOCIETA’ DI PERSONE – L’art. 17 comma 1 lett. l) del TUIR dispone che sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria, i redditi compresi nelle somme attribuite, ovvero nel valore normale dei beni assegnati, ai soci delle società indicate nell’art. 5 del TUIR (società semplici, snc, sas e soggetti equiparati) nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio. La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni tra la costituzione della società e la morte del socio. I redditi sono quindi calcolati in base alla differenza tra le somme ricevute (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Secondo l’orientamento prevalente, i redditi conseguiti dagli eredi si qualificano come redditi di partecipazione e, in particolare, come redditi d’impresa (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 64/2008).
Alla luce di questa classificazione, tali redditi sono tassati per competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR, nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota, che dovrebbe coincidere con quello in cui è avvenuta la morte del socio. Diversamente in caso di contenzioso sul valore della quota, nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota, gli eredi dovrebbero dichiarare solo la cifra che non è in contestazione.
Per quanto riguarda la restante parte, rimessa alla decisione di un giudice, i requisiti di “certezza” e di “determinabilità”, prescritti dall’art. 109 del TUIR ai fini dell’imputazione temporale dei componenti di reddito, saranno soddisfatti solo in un momento successivo. In particolare, “la certezza e l’entità esatta della somma che la società deve liquidare agli eredi del socio defunto si realizzano nel periodo di imposta in cui è stata depositata la Sentenza del Tribunale, adito per dirimere la controversia sorta fra le parti” (così la nota DRE Emilia Romagna n. 38696/2007, relativa alla deducibilità, in capo alla società, della somma spettante agli eredi del socio a seguito di una sentenza). La nota è in linea con diversi precedenti di prassi (cfr. la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 9/2020) e di legittimità (cfrex multis Cass. n. 11917/2025), sulla base dei quali i componenti reddituali relativi a controversie dovrebbero assumere rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene depositata la sentenza, indipendentemente dal grado di giudizio e dal passaggio in giudicato della sentenza.