La rivalutazione di Partecipazioni e Terreni 2026, una scelta non sempre conveniente.

La rivalutazione delle partecipazioni si inserisce in un contesto di profonda evoluzione della fiscalità dei capitali e rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per la pianificazione dei trasferimenti societari.

Il comma 144 dell’art. 1 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuta sul comma 2 dell’art. 5 della legge 448/2001 innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 18% al 21% per la rideterminazione del valore di quote e azioni, sia quotate che non quotate, riducendo sostanzialmente la convenienza da parte dei potenziali beneficiari. Resta invece confermata al 18% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili.

La nuova rivalutazione delle partecipazioni consente di rideterminare il costo fiscale dei titoli posseduti al 1° gennaio 2026, con l’obiettivo di ridurre la plusvalenza imponibile in caso di cessione futura.

L’istituto, divenuto strutturale, non è più una proroga episodica ma una componente stabile del sistema tributario, capace di incidere sulle operazioni straordinarie e sulle scelte di investimento, anche se il continuo incremento dell’imposta sostitutiva ne va man mano a erodere la convenienza.

La valutazione va eseguita alla luce del differenziale con la tassazione ordinaria del capital gain, oggi pari al 26 per cento, differenziale che si è ridotto e che rende l’agevolazione selettiva; in questo articolo analizzeremo i punti cardine dell’istituto e la sua convenienza nell’applicazione.

1. Ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione

Possono avvalersi della rivalutazione le persone fisiche che non detengono le partecipazioni nell’esercizio di impresa, le società semplici e gli enti non commerciali per le attività partecipazioni non inerenti, oltre ai soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Restano esclusi i titolari di reddito d’impresa, per i quali il tema del costo fiscale delle partecipazioni continua a essere governato dalle regole ordinarie di bilancio e dal TUIR.

Le categorie di titoli rivalutabili comprendono:

  • partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non quotati;
  • quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone, comprese le società semplici);
  • diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili). Le partecipazioni quotate all’AIM Italia sono rivalutabili (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2021 e 32/E/2020).

2. La rivalutazione della partecipazione

L’agevolazione consiste nella possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni e partecipazioni sulla base di una perizia di stima; condizione per accedere all’agevolazione è che i terreni e le partecipazioni siano posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno e il nuovo valore viene calcolato:

–    per i terreni, sulla base di una perizia di stima, redatta da parte di un ingegnere, un architetto, un geometra, un dottore agronomo, un agrotecnico, un perito agrario o un perito industriale edile;

–    per le partecipazioni:

  • quotate, in ragione del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente;
  • non quotate, sulla base del valore al 1° gennaio della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente interessato, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un commercialista, un ragioniere o un revisore legale.

Possono essere rivalutate le partecipazioni la cui cessione produce redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir e non redditi d’impresa, per questo la rivalutazione diventa rilevante solo se e quando la quota viene ceduta.

Per perfezionare il regime agevolato occorrerà, entro il termine perentorio del 30 novembre 2026:

  • far redigere e asseverare una perizia di stima redatta da parte di un professionista per le partecipazioni non quotate;
  • versare l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva del 21% deve essere versata con modello F24 con possibilità di compensare l’importo dovuto a titolo d’imposta, in tutto o in parte, con crediti fiscali e contributivi.

Il versamento può essere effettuato:

• in unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno in cui si procede alla rivalutazione

oppure

• essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (ognuna scade il 30 novembre di ogni anno) a partire dal 30 novembre dell’anno in cui si procede alla rivalutazione. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. La Perizia di stima

Il regime della rivalutazione consente di calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione del bene (terreno o partecipazione), considerando al posto del costo d’acquisto il valore del bene al 1° gennaio dell’anno in cui si procede alla rivalutazione.

Tale valore deve essere determinato mediante un’apposita relazione di stima redatta e asseverata con giuramento (presso un notaio, il tribunale o il giudice di pace). Alla perizia si applica la disciplina di cui all’art. 64 C.P.C., che attribuisce una responsabilità penale al professionista che incorra in colpa grave, e la disposizione antielusiva di cui all’art. 37-bis, comma 3 lett. f), del D.P.R. 600/1973.

Sono abilitati alla redazione e al giuramento della perizia di stima i seguenti professionisti di area economico-contabile:

• iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

• iscritti nell’elenco dei revisori contabili;

• iscritti al ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso le camere di commercio ai sensi dell’art. 32, R.D. 2011/1934.

Nel caso di rivalutazione di partecipazioni, la perizia, che deve riguardare ovviamente l’intero patrimonio netto della società, è predisposta per conto del possessore della partecipazione, il costo della perizia può essere sommato al nuovo valore stimato della partecipazione nella misura in cui tale costo è stato effettivamente sostenuto dal possessore della partecipazione. Il compenso pagato al professionista concorre, quindi, a ridurre il capital gain derivante dalla cessione della partecipazione.

Se invece la perizia è commissionata dalla società partecipata, il costo della perizia è deducibile dal reddito d’impresa in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui l’onere è stato sostenuto.

Nel caso di rivalutazione di terreni Il costo della perizia può essere sommato al valore di stima del terreno da assumere per il calcolo della plusvalenza, a condizione che lo stesso sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente. Il compenso pagato al professionista concorre, quindi, a ridurre la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno.

4. Il beneficio della rivalutazione e la sua convenienza

L’aumento dell’aliquota al 21% per le partecipazioni rende ancora più necessaria un’attenta valutazione della convenienza economica della rivalutazione.

Affinché risulti effettivamente conveniente, l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione rivalutato deve risultare inferiore all’imposta ordinaria del 26% che si sconterebbe sulla plusvalenza realizzata in assenza di rivalutazione. Questa valutazione dipende, ovviamente, dal “costo” ante rivalutazione delle quote.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni e partecipazioni sono calcolate come differenza tra corrispettivo di vendita e costo o valore d’acquisto:

Tassazione della plusvalenza in assenza di rivalutazione

Aliquota x Plusvalenza = Aliquota x (Corrispettivo di vendita – Costo d’acquisto)

Un punto fermo della disciplina riguarda gli effetti della rivalutazione. Il valore periziato sostituisce il costo storico “sterilizzando” la plusvalenza. Tuttavia, l’operazione non può generare minusvalenze deducibili: se il prezzo di vendita è inferiore al valore di perizia, la perdita non è fiscalmente rilevante.

Inoltre, la prassi (Circolare 16/E/2005) conferma che il valore rivalutato è inutilizzabile per i redditi di capitale. Pertanto, non rileva in caso di recesso tipico (liquidazione della quota da parte della società), mentre è pienamente efficace nel recesso atipico (cessione della quota ad altri soci o terzi).

Lo strumento rimane fondamentale per le operazioni di riorganizzazione aziendale delle PMI e per la pianificazione dei passaggi generazionali permettendo l’affrancamento di plusvalenze latenti che, in sede di cessione ordinaria, verrebbero tassate al 26%, ma allo stesso tempo provoca effetti collaterali, come l’impatto sui rapporti tra soci, sulla distribuzione dei dividendi e sulla negoziazione con potenziali acquirenti.

Dott.ssa Valeria Pantalone