LA RIFORMA FISCALE PER IL TERZO SETTORE E GLI ENTI ASSOCIATIVI
Pubblicato in GU n. 288 del 12 dicembre il D.lgs. n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, il Decreto è entrato in vigore dal 13 dicembre 2025.
Nello specifico, viene modificato l’art. 1 co. 683 della L. 234/2021, che fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021. Quest’ultima norma, infatti, allo scopo di adeguare la disciplina nazionale a quella comunitaria, prevede:
- l’abrogazione del regime di de-commercializzazione IVA previsto dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72;
- l’introduzione del regime di esenzione IVA per molte delle prestazioni attualmente de-commercializzate, al fine di esonerare comunque gli enti dal versamento dell’imposta.
La riforma della disciplina è stata più volte oggetto di rinvio e, per effetto dell’art. 6 del D.lgs. 186/2025 viene rinviata di ulteriori 10 anni, confermando fino al 31.12.2035 l’attuale regime di esclusione.
Continueranno quindi ad essere considerate fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari in conformità alle finalità istituzionali:
- da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Si tratta di un intervento di grande rilievo pratico, che consente agli enti di continuare ad applicare, ancora per un decennio, il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni svolte in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri soci, associati e partecipanti, a fronte di corrispettivi specifici o quote diverse da quelle associative ordinarie. Diversamente, le prestazioni rivolte ai terzi restano pienamente nel campo di applicazione dell’imposta e, devono essere assoggettate a IVA secondo i presupposti ordinari previsti dal D.P.R. 633/1972.
Accanto alla proroga, il decreto legislativo introduce anche importanti semplificazioni operative.
A partire dal 2026, infatti, le APS iscritte al RUNTS entrano definitivamente nel perimetro applicativo del Titolo X del Codice del Terzo settore, con la conseguenza che non potranno più avvalersi delle disposizioni fiscali del TUIR incompatibili con lo status di ETS.
Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo assetto scatterà dal 1° gennaio 2026; per quelli con esercizio “a cavallo”, la decorrenza sarà differita in base alla chiusura del periodo contabile.
A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, le APS e le organizzazioni di volontariato che applicano un regime forfetario vengono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, quindi non c’è obbligo del Registratore di cassa Telematico. Si tratta di un intervento che riduce in modo significativo gli adempimenti amministrativi, allineando il trattamento di questi enti a una logica di maggiore semplificazione e coerenza con la loro natura non lucrativa.
Resta però fermo che, sul piano delle imposte dirette, il 2026 segna comunque una censura netta. Per le APS, comprese quelle con attività sportiva dilettantistica, viene definitivamente meno la possibilità di applicare la Legge n. 398 del 1991, che resterà utilizzabile esclusivamente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS.
Al suo posto, per le attività commerciali eventualmente svolte, trova applicazione il regime forfetario previsto dall’articolo 86 del D.lgs. 117/2017, con un plafond destinato a ridursi a 85.000 euro e con un’impostazione profondamente diversa rispetto ai regimi agevolativi del passato.
L’accesso al regime era consentito a condizione che, nel periodo d’imposta precedente, i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superassero la soglia di 130.000 euro, o eventualmente la diversa armonizzata dall’Unione europea. Successivamente, con l’approvazione del D.lgs. 186/2025, la soglia è stata abbassata ad euro 85.000,00, uniformandola a quanto già imposto per le persone fisiche.
L’adesione al regime forfetario avviene mediante comunicazione nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio attività, con la presunzione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le ODV applicano un coefficiente di redditività pari all’1 % dei ricavi, mentre per le APS il coefficiente è fissato al 3 %. In caso di opzione, trovano applicazione le regole relative al riporto delle perdite previste dalla normativa di riferimento.
Le APS e le ODV in regime forfetario previsto dal Codice del Terzo Settore sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Tali soggetti, non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.), non applicano inoltre gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.
Ai fini IVA i contribuenti che aderiscono a questo regime non applicano in via di rivalsa l’IVA sulle cessioni di beni e sulla prestazione di servizi da loro effettuate. Il comma 7 dell’art. 86 disciplina l’applicazione dell’IVA ai diversi tipi di operazioni attive e passive poste in essere.
È escluso il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, ai sensi degli artt. 19 ss. DPR 633/72, le cessioni di beni intracomunitari non sono imponibili ai fini IVA e per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, si emette fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge IVA”, mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l’IVA.
L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.
Particolare attenzione va infine posta alle ONLUS in quanto, in seguito all’abrogazione della relativa disciplina, dovranno scegliere se:
- presentare la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026; in questo caso, troverà diretta applicazione la disciplina fiscale degli ETS variabile in base alla sezione prescelta per l’iscrizione nel registro e alla natura commerciale o meno dell’attività di interesse generale e dell’ente nel suo complesso;
- oppure restare “fuori” dal Terzo Settore, continuando a operare secondo la disciplina ordinaria, oppure sciogliersi;
in entrambi i casi sarà necessario devolvere il patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro (art. 101 CTS).
Dott.ssa Valeria Pantalone
