LA CONGRUA QUANTIFICAZIONE DEL TFM – Come primo aspetto è importante ricordare che la posizione della Cassazione, cui si è allineata la giurisprudenza di merito, è granitica nell’affermare che non esista una norma che obblighi le società a determinare le quote del TFM degli amministratori nelle forme previste per il TFR dei lavoratori dipendenti ossia in misura pari alla retribuzione per l’anno diviso per 13,5. Per cui la regola contenuta nell’art. 2120 c.c. non è applicabile (cfr., ex multis, Cass. n. 18026/2025 e Cass. n. 16352/2025). Secondo la Cassazione l’ammontare deducibile del TFM viene ad essere commisurato “non alle regole poste per la determinazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, né al compenso pattuito per l’amministratore, ma piuttosto ad una prudenziale valutazione delle dimensioni della società” (Cass. 19 ottobre 2021 n. 28827).
In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano i parametri che possano far considerare ragionevole e congruo l’importo stanziato annualmente al fondo TFM, si riportano alcuni casi affrontati dalla giurisprudenza, al fine di trarne alcune indicazioni utili per le valutazioni di congruità:
- La C.G.T. II Toscana 31 ottobre 2023 n. 1079/1/23 ha affermato che, sulla base di una valutazione prudenziale, non contrasta con il principio di ragionevolezza e congruità un accantonamento annuo di 100.000 euro, a fronte di un reddito d’impresa pari a 300.000 euro.
- Secondo la C.T. Reg. Piemonte 11 febbraio 2022 n. 212/2/22, posto che la congruità del TFM deve essere valutata rispetto alla realtà economica dell’impresa (e non rispetto alla retribuzione annuale dell’amministratore che nel caso esaminato era pari a 180.000 euro), non può dirsi eccessivamente sproporzionato un accantonamento annuo di 150.000 euro, a fronte di un volume d’affari annuo mediamente di 2 milioni di euro. Il volume d’affari è stato considerato un parametro rilevante anche dalla sentenza della Cassazione penale 27 giugno 2019 n. 28171.
- La C.G.T. I Reggio nell’Emilia 19 dicembre 2022 n. 265/1/22 ha invece ritenuto che l’accantonamento al TFM non debba superare il 30% del compenso annuale dell’amministratore. Sulla stessa linea, la C.T. Reg. Lombardia 3 dicembre 2018 n. 5280/18/18 che ha avallato un accantonamento di 120.000 euro pari al 20% del compenso dell’amministratore. Infine, per il Tribunale di Milano 7 marzo 2022 n. 1938, deve ritenersi congruo un accantonamento pari al 10% di detto compenso.
