Il Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori: Profili di Deducibilità Fiscale e Gestione del Rapporto in Corso

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori costituisce un istituto di consolidata applicazione nella prassi societaria, volto a riconoscere all’organo amministrativo una componente di remunerazione differita al momento della cessazione dell’incarico. Sotto il profilo fiscale, la disciplina del TFM è stata a lungo oggetto di dibattito, in particolare con riferimento alla deducibilità per competenza degli accantonamenti annualmente stanziati dalla società. La questione assume rilevante interesse sul piano della pianificazione fiscale, poiché la deduzione per competenza consente di anticipare il beneficio fiscale rispetto al criterio della cassa, che differisce la deducibilità del costo al periodo d’imposta in cui l’indennità viene effettivamente corrisposta.

L’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che gli accantonamenti al TFM siano deducibili secondo il principio di competenza esclusivamente qualora il relativo diritto sia stato validamente costituito prima dell’inizio del mandato e risulti da un atto munito di data certa. È altresì necessario che tale atto determini l’ammontare dell’indennità oppure contenga criteri idonei a renderne oggettivamente determinabile l’importo. In difetto di tali presupposti, gli accantonamenti effettuati nei singoli esercizi restano fiscalmente irrilevanti e il relativo costo diviene deducibile soltanto al momento dell’effettiva corresponsione dell’indennità all’amministratore (tra le più recenti, Cass. nn. 18026/2025 e 16352/2025).

Qualora la decisione di attribuire il TFM venga assunta quando l’amministratore è già in carica e l’assemblea si limiti a deliberarne il riconoscimento, i relativi accantonamenti non possono beneficiare della deduzione per competenza. Ciò in quanto l’atto costitutivo del diritto all’indennità interviene successivamente all’inizio del rapporto di amministrazione.

Diversa è l’ipotesi in cui l’amministratore rassegni formalmente le proprie dimissioni e venga successivamente nominato per un nuovo mandato, con contestuale previsione del TFM. In tale circostanza, qualora l’accettazione del nuovo incarico intervenga successivamente alla conclusione dell’assemblea che ha deliberato l’indennità, la società può legittimamente beneficiare della deducibilità per competenza degli accantonamenti.

La legittimità di tale procedura, già sostenuta da parte della dottrina, ha trovato conferma nella sentenza n. 421/1/25 del 7 novembre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona. I giudici hanno affermato che, ove l’amministratore sia già in carica, l’unica modalità per attribuirgli un TFM fruendo del regime di deducibilità previsto dall’art. 105 del TUIR consiste nella cessazione del rapporto in essere mediante formali dimissioni, salvo attendere la naturale scadenza del mandato.

Secondo la Corte, una diversa interpretazione determinerebbe un effetto irragionevole, poiché la società, per il solo fatto di essere amministrata sin dall’origine dal medesimo soggetto ovvero da una persona che abbia già ricoperto la carica, non potrebbe mai beneficiare della deduzione degli accantonamenti relativi a un TFM deliberato in un momento successivo.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria aveva richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 19445/2023, nella quale l’interruzione del rapporto di amministrazione era stata ritenuta meramente formale, in assenza di una reale soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo incarico. Tuttavia, come evidenziato dai giudici veronesi, la fattispecie oggetto di tale precedente risultava diversa, poiché il diritto al TFM non era stato deliberato anteriormente alla nuova nomina. In quel caso, infatti, l’amministratore si era dimesso ed era stato immediatamente rinominato nella medesima assemblea, con contestuale attribuzione dell’indennità di fine mandato.

Ne consegue che, qualora le dimissioni dell’amministratore siano sorrette da ragioni economico-organizzative e la società proceda successivamente al conferimento di un nuovo incarico prevedendo il TFM, l’accettazione della nomina dopo la chiusura dell’assemblea consente di soddisfare il requisito richiesto dall’art. 105 del TUIR ai fini della deducibilità degli accantonamenti. In termini analoghi si è espressa anche la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 1079/1/23 del 31 ottobre 2023.

Dall’esame della giurisprudenza di merito emerge inoltre come tale impostazione sembri trovare riscontro anche presso alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate. Nella motivazione della sentenza n. 3835/16/25 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 3 ottobre 2025 si legge, infatti, che, secondo l’Ufficio, poiché la decisione di attribuire il TFM deve precedere l’inizio del rapporto di amministrazione, nel caso di amministratori già in carica è necessario interrompere il rapporto esistente mediante formali dimissioni, deliberare il diritto all’indennità e procedere successivamente al conferimento di un nuovo mandato.

Anche qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste per la deducibilità degli accantonamenti al TFM, resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare la congruità degli importi stanziati. La deduzione, infatti, presuppone il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle dimensioni dell’impresa e alla sua capacità economica. Sotto tale profilo, accantonamenti di ammontare manifestamente sproporzionato possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio.

Dott.ssa Mariana Visan