GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E LA LORO RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO
Gli strumenti finanziari derivati sono regolati, per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani, dall’OIC e nello specifico dall’OIC 32.
I derivati devono sempre apparire nello Stato Patrimoniale al loro fair value (valore di mercato) sia alla rilevazione iniziale che a ogni chiusura, con variazioni a conto economico.
DEFINIZIONE
Uno strumento finanziario derivato è un contratto il cui valore non è autonomo, ma “deriva” dall’andamento di una attività sottostante (underlying asset).
Il sottostante si divide in due categorie:
- Attività finanziarie: azioni, obbligazioni, tassi di interesse, tassi di cambio tra valute o indici di borsa.
- Attività reali (Commodities): materie prime come oro, petrolio, gas naturale, caffè, cacao o grano.
Un derivato deve avere tre requisiti:
- Il suo valore cambia in base al sottostante;
- Richiede un investimento iniziale nullo o molto basso rispetto ad acquistare direttamente l’attività (effetto leva);
- Si estingue a una data futura.
PERCHE’ VENGONO SOTTOSCRITTI DALLE AZIENDE?
Principalmente due sono le ragioni che spingono le aziende a sottoscriversi uno di tipo “cautelativo” e l’altro di tipo speculativo:
Copertura (Hedging): Per proteggersi da rischi. Ad esempio, un’azienda che deve pagare un fornitore in dollari tra sei mesi può usare un derivato per “bloccare” il cambio oggi, evitando che un eventuale rialzo del dollaro renda l’acquisto troppo caro. È una sorta di assicurazione.
Speculazione: l’intento è quello di guadagnare prevedendo l’andamento futuro del prezzo del sottostante.
LE TIPOLOGIE
- Forward e Futures: Contratti per comprare o vendere un bene a una data futura a un prezzo fissato oggi.
- Opzioni: Danno il diritto (ma non l’obbligo) di comprare o vendere un bene a un certo prezzo entro una scadenza.
- Swap: Scambi di flussi di cassa periodici. Il più noto è l’Interest Rate Swap, dove ci si scambia un tasso fisso con uno variabile per proteggersi dal rialzo dei tassi dei mutui.
RILEVAZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE
Ogni contratto derivato deve essere iscritto in bilancio fin dal momento della sua sottoscrizione:
- se positiva, rappresenta un’attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c, Rivalutazioni per rettifiche di valore), a meno che sia un’operazione di copertura;
- se negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voce B.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voce D.19.d), Svalutazioni per rettifiche di valore, salvo si tratti di un’operazione di copertura
A livello di bilancio occorre guardare al fair value del derivato per la sua valutazione di fine anno, distinguendo in primis se esso è positivo o negativo. Nel primo caso esso sarà classificato:
● nella voce B.III.4 – Strumenti finanziari derivati attivi, se il sottostante (attività, passività o flussi finanziari) appartiene all’attivo immobilizzato o ha scadenza oltre l’esercizio successivo;
● nella voce C.III.5 – Strumenti finanziari derivati attivi, se invece il sottostante appartiene all’attivo circolante o ha scadenza entro l’esercizio successivo; anche il derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione sono rilevati tra le passività dello Stato patrimoniale e, in particolare, nella voce B.3 – Strumenti finanziari derivati passivi (Oic 32, paragrafo 30).
La contabilizzazione del fair value del derivato ha poi come contropartita una riserva del patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi A.VII), positiva in caso di fair value positivo (iscritto nell’attivo) e negativa nel caso opposto (con contropartita nel fondo per rischi e oneri).
In fase di chiusura del bilancio le imprese dovranno richiedere, il cosiddetto mark to market allo scopo di procedere alla contabilizzazione del fair value positivo o negativo del derivato.
NOTA INTEGRATIVA
In base alla normativa civilistica italiana (Art. 2427-bis c.c.) e al principio contabile OIC 32, la Nota Integrativa deve fornire un quadro dettagliato degli strumenti finanziari derivati in bilancio, gli elementi che devono essere descritti sono relativi a:
- Valutazione al Fair Value: Indicazione del Fair Value attuale per ogni categoria, Confronto del valore con l’esercizio precedente, Assunti fondamentali: Se il Fair Value non è desunto da mercati attivi, vanno spiegati i modelli e le tecniche di valutazione utilizzati.
- Natura ed Entità: Descrizione della natura degli strumenti (es. swap, opzioni, forward), Termini e condizioni significativi: Dettagli su importi, scadenze e certezze dei flussi finanziari futuri che potrebbero influenzare il bilancio.
L’organismo Italiano di Contabilità, con comunicato del 1 ° aprile 2026, ha pubblicato, e sottoposto a consultazione, la bozza di alcuni emendamenti al documento OIC 32. Tale consultazione si concluderà il 31 maggio prossimo.
Dott.ssa Ilaria Redaelli
