Dichiarazione Redditi 2025: Novità per operazioni straordinarie

Si riassumono le principali novità in tema di compilazione dichiarativi in caso di operazioni straordinarie:

  • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del de- creto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Nella Sezione I vanno segnali i disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili generati nel corso del 2024, è stato creato un nuovo codice per identificare l’operazione che ha prodotto il disallineamento: si tratta del codice 5 destinato alle operazioni conferimento di complessi unitari di attività immateriali e materiali per svolgere attività professionale (nuova definizione “fiscale” di Studio). È noto, infatti, che con l’avvento dell’articolo 177-bis, Tuir, è possibile eseguire conferimenti di studi professionali in società “ordinistiche (Es. STP, o STA e similari), creando plusvalori contabili non riconosciuti fiscalmente, come accade, ad esempio, per l’avviamento dello studio iscritto nell’Attivo patrimoniale della società conferitaria.

  • Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
  • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).