CONFERIMENTO D’IMPRESA FAMILIARE
L’impresa familiare, disciplinata dall’articolo 230-bis del Codice Civile, è un’impresa individuale in cui collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado (es. figli, fratelli) e gli affini entro il secondo grado (es. suoceri, cognati), garantendo ai partecipanti diritti patrimoniali (partecipazione agli utili, ai beni acquistati e diritto di prelazione sull’azienda), pur non configurandosi come società.
- i familiari collaborano con l’imprenditore, hanno diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili, ma non influiscono sulla gestione.
All’impresa familiare è attribuita natura individuale, pertanto in sede di operazione di conferimento, il titolare è l’unico titolare giuridico dell’impresa che si conferisce. I collaboratori non subentrano in automatico nella newco conferitaria.
Tale conferimento, per il titolare della impresa familiare, avviene in neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 del TUIR: di conseguenza, soltanto al titolare dovranno essere assegnate le partecipazioni nella conferitaria.
E i collaboratori?
Per quanto riguarda la natura giuridica del rapporto che si instaura tra l’imprenditore e i familiari che prestano il proprio lavoro nell’impresa, in giurisprudenza, si è consolidato il principio secondo cui l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa).
Ciò è avvalorato dalla considerazione che il fallimento dell’imprenditore non coinvolge i familiari. Inoltre, le eventuali perdite conseguite sono imputate esclusivamente al titolare dell’impresa familiare. I collaboratori hanno diritto agli utili ma non alle perdite.
I collaboratori non sono già proprietari dell’azienda, anche se avevano delle quote di partecipazione agli utili. Quella quota è solo un diritto di partecipazione agli utili, maturati anno per anno. Dovranno essere inseriti in atto notarile. Si tratta però di comprendere quale possa essere la posizione dei collaboratori, che pure vantano un diritto di credito nei confronti del titolare, in forza del disposto del codice civile, in conseguenza dello scioglimento della impresa familiare che si realizza in automatico con il conferimento.
L’operazione va qualificata quale conferimento dell’azienda esercitata dall’imprenditore individuale, eventualmente accompagnata dal conferimento dei diritti di credito dei collaboratori familiari nella medesima società conferitaria; l’impresa familiare non può essere qualificata come impresa collettiva ai fini del conferimento.
In conclusione:
- i collaboratori vantano un eventuale diritto di credito per l’accrescimento del valore della ditta individuale cui hanno concorso;
- i collaboratori, per poter sottoscrivere parte del capitale del nuovo ente creato, dovranno sborsare del denaro, oppure utilizzare i crediti vantati nei confronti del titolare dell’impresa familiare.
Dott.ssa Ilaria Redaelli
