Al via la rottamazione quinquies per gli enti territoriali

Al via la rottamazione quinquies per gli enti territoriali

La definizione agevolata dei tributi locali introdotta dall’articolo 10-quinquies del DL 38/2026 amplia significativamente il perimetro applicativo della Rottamazione-quinquies, estendendo agli enti territoriali uno strumento già previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La novità assume particolare rilevanza per professionisti e consulenti fiscali, chiamati a valutare non solo la convenienza dell’istituto per i contribuenti, ma anche gli effetti operativi e contabili derivanti dalle scelte che saranno adottate da Comuni, Province e Regioni. L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema della riscossione, volto a favorire il recupero di crediti spesso caratterizzati da elevata anzianità e scarsa probabilità di incasso. In tale prospettiva, il legislatore ha costruito un meccanismo che mira a contemperare l’esigenza degli enti di recuperare risorse finanziarie con quella dei contribuenti di definire le proprie posizioni debitorie attraverso un significativo alleggerimento degli oneri accessori.

La disciplina si sviluppa lungo un doppio binario normativo. Da un lato, i commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025 disciplinano la Rottamazione-quinquies dei carichi erariali; dall’altro, l’articolo 10-quinquies del DL 38/2026 attribuisce agli enti territoriali la facoltà di estendere il beneficio alle proprie entrate affidate all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La formulazione della norma conferma la volontà del legislatore di mantenere fermo il principio di autonomia finanziaria degli enti locali, subordinando l’applicazione della misura a una specifica scelta regolamentare.

Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse. Diversamente dalla definizione agevolata dei carichi erariali, l’estensione ai tributi locali non opera automaticamente. L’articolo 10-quinquies demanda infatti agli enti creditori la decisione di aderire alla sanatoria mediante l’adozione di un’apposita delibera regolamentare, espressione della potestà riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. Ne consegue che la concreta applicabilità della misura varierà da territorio a territorio, imponendo ai professionisti una preventiva verifica delle determinazioni assunte dai singoli enti prima di valutare l’accesso alla procedura da parte dei contribuenti assistiti.

Sul piano sostanziale, la definizione agevolata consente di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, le spese di notifica e gli eventuali costi delle procedure esecutive. Vengono invece integralmente stralciate le sanzioni amministrative, gli interessi, compresi quelli di mora, e gli oneri della riscossione. Il beneficio può risultare particolarmente significativo per posizioni debitorie risalenti nel tempo, nelle quali le componenti accessorie hanno progressivamente incrementato l’importo complessivo richiesto al contribuente.

L’ambito applicativo della misura è piuttosto ampio e comprende, in linea generale, tutte le entrate degli enti locali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sul versante tributario rientrano certamente IMU e TARI, nonché il Canone unico patrimoniale, la cui natura tributaria è stata progressivamente valorizzata anche dalla giurisprudenza più recente. Possono inoltre essere ricomprese diverse entrate di natura patrimoniale, quali i corrispettivi per servizi scolastici, le tariffe comunali e altre somme derivanti dall’attività istituzionale degli enti. Anche il TEFA può beneficiare indirettamente della definizione qualora sia incluso negli atti di accertamento relativi alla TARI successivamente affidati alla riscossione.

Non mancano, tuttavia, alcune importanti esclusioni. Per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada continua ad applicarsi il regime già previsto nelle precedenti definizioni agevolate: la sanzione principale resta integralmente dovuta, mentre vengono eliminate esclusivamente le maggiorazioni, gli interessi e gli ulteriori oneri accessori. Sono inoltre escluse le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, nonché i crediti relativi all’addizionale IRPEF, che non assumono la natura di autonomi carichi affidati alla riscossione locale e continuano a seguire le regole proprie del tributo erariale di riferimento.

Per gli enti locali la decisione di aderire alla Rottamazione-quinquies richiede un’attenta valutazione degli effetti sui propri equilibri finanziari. Appare opportuno che la scelta sia supportata da un’analisi dei carichi interessati, della loro effettiva recuperabilità e del livello di svalutazione già effettuato attraverso il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Sotto questo profilo, la definizione agevolata può rappresentare uno strumento di efficientamento della gestione dei residui attivi, favorendo l’incasso di crediti che, in molti casi, presentano prospettive di recupero estremamente ridotte.

Le indicazioni fornite dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) evidenziano proprio la necessità di una valutazione preventiva degli impatti sul bilancio, soprattutto in relazione alla consistenza dei crediti interessati e alla capacità dell’ente di assorbire gli effetti derivanti dall’abbattimento delle componenti accessorie. Non a caso, l’istituto ha predisposto uno schema di delibera destinato ad agevolare gli enti nell’adozione del provvedimento richiesto dalla norma.

Dal punto di vista operativo, la procedura di adesione ricalca in larga misura quella prevista per la definizione agevolata dei carichi erariali. Il contribuente dovrà presentare una specifica dichiarazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo modalità esclusivamente telematiche, indicando i carichi che intende definire e l’eventuale scelta per il pagamento rateale. La dichiarazione assume una rilevanza che va oltre il mero adempimento procedurale, poiché costituisce una formale ricognizione del debito e produce effetti anche in relazione ai termini di prescrizione.

Particolare attenzione merita la gestione del contenzioso. In presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella definizione, il debitore è tenuto a dichiararne l’esistenza e ad assumere l’impegno alla rinuncia. La procedura determina la sospensione dei giudizi fino al perfezionamento della definizione, che si realizza con il versamento della prima rata o dell’importo dovuto in unica soluzione. Solo a quel punto interviene l’estinzione del contenzioso con conseguente cessazione della materia del contendere.

Come per la Rottamazione Quinquies sui tributi erariali, anche in questo caso il legislatore ha previsto la possibilità di versare quanto dovuto in un’unica soluzione oppure mediante un piano di rateazione fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali. Sulle rate successive alla prima verranno applicati interessi nella misura del 3% annuo. Anche in questo caso resta fondamentale il rispetto delle scadenze previste dalla normativa. L’articolo 1, comma 95, della Legge n. 199/2025 disciplina infatti le ipotesi di decadenza dal beneficio, prevedendo la perdita degli effetti della definizione in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento secondo le modalità stabilite dalla legge. In tali circostanze riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi affidati alla riscossione e i versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo. La modifica introdotta in sede di conversione del DL 38/2026 ha tuttavia previsto una limitata clausola di salvaguardia, consentendo il mantenimento dei benefici in caso di versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza dell’unica rata o dell’ultima rata del piano.

Ad ogni modo, l’effettiva operatività dell’istituto resta subordinata all’adesione dei singoli enti locali mediante apposita deliberazione. Solo a seguito di tale passaggio sarà possibile individuare con precisione i carichi che potranno beneficiare della definizione agevolata e le relative modalità.

Per quanto concerne le tempistiche, il termine attualmente previsto per l’adesione degli enti locali alla misura è fissato al 31 luglio 2026. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà procedere all’elaborazione delle posizioni interessate e alla predisposizione dei relativi prospetti riepilogativi, analogamente a quanto avvenuto per le precedenti edizioni della rottamazione. Alla luce del cronoprogramma oggi delineato, è ragionevole ipotizzare che tali prospetti possano essere resi disponibili tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre 2026. Solo dopo tale fase potrà essere aperta la procedura telematica per la presentazione delle domande di adesione da parte dei contribuenti. In assenza di ulteriori interventi normativi, la finestra temporale per la trasmissione delle istanze potrebbe collocarsi tra ottobre e dicembre 2026, consentendo ai contribuenti interessati di verificare preventivamente la propria posizione e valutare la convenienza dell’accesso alla definizione agevolata.

Resta comunque opportuno attendere le istruzioni operative e il calendario definitivo che saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerato che eventuali proroghe o modifiche procedurali potrebbero incidere sia sulla data di disponibilità dei prospetti sia sui termini per la presentazione delle domande.

Dott.ssa Michela Ferrante