Attualmente, chi sceglie il regime opzionale della cedolare secca per un contratto a canone concordato (L. 431/1998) sconta un’aliquota agevolata del 10%. A decorrere dal 2027, il quadro normativo si articolerà su due nuovi scaglioni agevolati:
- Cedolare secca al 5% (regime generale per concordati): l’aliquota scende di 5 punti percentuali per la generalità delle locazioni residenziali a canone concordato (come i classici contratti 3+2);
- Cedolare secca all’1% (premialità giovani under 35): l’aliquota viene azzerata quasi del tutto qualora il conduttore abbia un’età non superiore a 35 anni al momento della sottoscrizione. Al momento non sono previsti massimali di reddito per l’accesso, mentre il testo definitivo dovrà chiarire la disciplina operativa per contratti con più co-intestatari di fasce anagrafiche differenti;
- Ritorno della cedolare al 21% per gli immobili commerciali: per il settore non abitativo, torna l’opzione sostitutiva al 21% riservata ai locali C/1 (negozi e botteghe di vicinato) fino a 300 mq, sottraendo i relativi redditi al cumulo IRPEF progressivo del locatore.
Rimangono in vigore le agevolazioni tipiche della contrattualistica calmierata:
- Esenzione da imposte d’atto: azzeramento totale dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, sia in fase di registrazione iniziale che per rinnovi, proroghe e risoluzioni.
- Riduzione IMU del 25%: per le abitazioni locate a canone concordato resta confermata la riduzione obbligatoria per legge del 25% sull’aliquota IMU comunale deliberata, alla quale possono aggiungersi eventuali ulteriori detrazioni o aliquote agevolate deliberate dal singolo Comune.
L’applicazione della cedolare al 5% o all’1% richiede il rispetto delle condizioni formali e sostanziali fissate dal D.M. 16 gennaio 2017 e dagli accordi territoriali del Comune ove è ubicato l’immobile. Per accedere alle agevolazioni fiscali il canone deve essere obbligatoriamente calcolato all’interno delle forchette minime e massime definite dall’accordo locale. È indispensabile, inoltre, acquisire l’Attestazione di Rispondenza (o conformità) rilasciata da almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo territoriale, a meno che il contratto non sia stato assistito direttamente da esse.
