PARTITE IVA INATTIVE – Nuove regole per la chiusura d’ufficio

Con il provvedimento prot. n. 277710 del 12 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate aggiorna e semplifica la disciplina operativa per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, modificando il precedente provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019.

Le disposizioni normative che prevedono la chiusura d’ufficio delle partite IVA c.d. dormienti sono contenute nell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA). L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Il nuovo provvedimento precisa che la selezione delle posizioni potenzialmente inattive sarà effettuata mediante riscontri automatizzati sui dati disponibili nell’Anagrafe tributaria. Tra le informazioni utilizzabili rientrano espressamente fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti eseguiti.

La comunicazione preventiva sarà inviata al domicilio digitale del titolare della partita IVA. In mancanza, l’invio avverrà con raccomandata A/R al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria. L’atto sarà inoltre consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”; per le persone fisiche è previsto anche l’avviso tramite App IO.

La chiusura decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, oppure dalla sua messa a disposizione nell’area riservata se la consegna non è possibile. Entro tale termine il contribuente può fornire chiarimenti a qualsiasi ufficio territoriale per impedire la cessazione. Tra le novità più rilevanti segnaliamo la possibilità di chiedere la riattivazione della posizione IVA già chiusa perché ritenuta inattiva. Decorso il termine di 60 giorni ed eseguita la cessazione, il contribuente che ritenga non motivata la comunicazione preventiva può presentare una richiesta motivata di riattivazione a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Dopo aver verificato le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta, l’ufficio può disporre la riapertura della partita Iva e, se necessario, anche del codice fiscale estinto. La riattivazione produce effetti retroattivi: la posizione sarà considerata attiva dalla data originaria di apertura, senza alcuna interruzione temporale.