AUTO AZIENDALI – Cosa cambia dal 2026

Con il D.Lgs. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus) viene ridefinita la disciplina fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori. La riforma conferma il passaggio dal precedente criterio basato sulle emissioni di CO₂ ad un sistema fondato sulla tipologia di alimentazione del veicolo. Pertanto, il fringe benefit continua ad essere determinato applicando una percentuale del 50% per i veicoli tradizionali, ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria. Il valore imponibile resta calcolato sulla base delle Tabelle ACI e di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. 

Tra gli aspetti più rilevanti introdotti dal decreto vi è l’eliminazione di alcuni requisiti che avevano caratterizzato la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Ai fini della determinazione forfetaria del fringe benefit, la norma non richiede più che il veicolo sia di nuova immatricolazione. Dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione, però, il valore del fringe benefit sarà incrementato del 50%, indipendentemente dalla tipologia di alimentazione.  

Il legislatore interviene inoltre sul tema degli optional e degli allestimenti. Dal 2026, qualora il veicolo sia dotato di accessori non valorizzati nelle Tabelle ACI e il relativo costo non sia sostenuto direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit subirà una maggiorazione forfetaria del 5%. Con riferimento agli optional, il legislatore precisa inoltre che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 relativamente alle modalità di tassazione degli accessori e degli allestimenti.

Il decreto interviene infine sulla disciplina delle riassegnazioni, chiarendo espressamente che il regime fiscale resta collegato al veicolo e non all’assegnatario. La sostituzione del dipendente utilizzatore non comporta quindi alcuna modifica del criterio di tassazione applicabile.