Gli utili prodotti da una Srl ma accantonati a riserva e non distribuiti al socio lavoratore non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi INPS. A chiarirlo è la Corte di cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 25377 del 16/09/2026. Secondo la Corte, non basta che la Srl abbia prodotto un utile e che il socio lavori abitualmente nella società; perché quel reddito possa assumere rilevanza contributiva occorre che sia fiscalmente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.
Il punto di partenza è l’articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992, secondo cui il contributo annuo degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF relativi all’anno cui i contributi si riferiscono. Per la Cassazione proprio il riferimento ai redditi “denunciati ai fini IRPEF” è decisivo.
La sentenza ribadisce anche che la semplice partecipazione al capitale di una Srl non determina di per sé l’iscrizione alla Gestione commercianti. L’obbligo assicurativo del socio di società a responsabilità limitata presuppone, in particolare, la partecipazione al lavoro aziendale con i requisiti richiesti dalla disciplina previdenziale. La circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 aveva già recepito questo orientamento.
La Cassazione chiarisce anche che spetta all’ente previdenziale provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, l’esistenza dei presupposti che determinano l’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.
La sentenza può assumere particolare rilievo nei contenziosi relativi ad avvisi di addebito costruiti considerando anche utili non distribuiti e rimasti nella Srl.
