Il Dl n. 147/2026, di riforma dei tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, in vigore dal 12/08/2026, è intervenuto in materia di ravvedimento operoso. La novità principale, contenuta nel co. 3 dell’art. 12, estende ai tributi locali (IMU, TARI, ecc.) le disposizioni dell’art. 13, co. 1-ter, Dl 472/97 applicabile all’IVA ed alle imposte sui redditi (oltre che ai tributi doganali ed alle accise), che ammette il ravvedimento anche quando la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si è avuto formale conoscenza (questionari, richieste documentali, richieste di chiarimenti e inviti a comparire). Resta escluso il caso in cui sia intervenuta notifica di un atto di liquidazione o di accertamento. Considerato che tale disposizione ha natura procedimentale (posto che interviene sulle condizioni di accesso al ravvedimento, e non sulla misura della sanzione applicabile alla violazione), dovrebbe trovare applicazione retroattiva (purché non sia già intervenuta notifica di un atto di liquidazione o di accertamento).
