SOCIO AMMINISTRATORE SRL – Quando scatta la doppia iscrizione INPS

Il socio amministratore di SRL può essere soggetto contemporaneamente a Gestione separata e Gestione commercianti quando ricorrono autonomamente i presupposti delle due gestioni, non rilevando il criterio della prevalenza in quanto le due iscrizioni si fondano su titoli differenti. Questo principio è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 17076 del 2011, con ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021 ed è richiamato anche dalla circolare INPS n. 78 del 14 maggio 2013.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS è collegato al rapporto di amministrazione remunerato. La Gestione commercianti richiede la partecipazione personale e continuativa del socio al lavoro aziendale, come rileva anche la sentenza n. 24439 del 10 agosto 2023 precisando che la partecipazione personale all’attività aziendale può consistere non solo nell’esecuzione materiale del lavoro, ma anche in un‘attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale. Non ogni attività direttiva o organizzativa dell’amministratore determina, però, anche un obbligo verso la Gestione commercianti. La Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021 ha confermato questa distinzione in un caso nel quale attività di supervisione, rapporti con clienti e fornitori e assunzione di personale erano state ricondotte alle normali incombenze proprie dell’amministratore e non erano risultate sufficienti a dimostrare un’ulteriore attività lavorativa rilevante per l’iscrizione alla Gestione commercianti.

La circolare INPS n. 78 del 14 maggio 2013 chiarisce che l’abitualità non coincide necessariamente con un’attività svolta a tempo pieno: può ricorrere anche quando l’apporto viene prestato per poche ore o non tutti i giorni, se presenta continuità e rilevanza rispetto al processo aziendale.

La sentenza n. 24439 del 10 agosto 2023 ribadisce, inoltre, che l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo grava sull’INPS. L’Istituto deve dimostrare l’esistenza di un’attività personale rilevante ai fini della Gestione commercianti.

Anche la successiva giurisprudenza di merito ha continuato a contrastare iscrizioni fondate su presunzioni generiche anziché sulla prova dell’attività effettivamente esercitata. In questa prospettiva si colloca anche la più recente  Sentenza n. 3959 della Corte d’Appello di Roma (pubblicata il 26/11/2025). La Corte d’Appello di Roma ha stabilito, inoltre, che le mansioni di supervisione e coordinamento non giustificano l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, ponendo l’onere probatorio interamente a carico dell’INPS.