Il d.lgs. n. 147/2026 introduce sconti per chi paga tributi locali tramite addebito diretto sul conto corrente. Il beneficio può arrivare fino al 20% delle somme dovute. La norma consente agli enti di stabilire una riduzione percentuale delle somme dovute, eventualmente individuando un importo massimo sul quale applicarla, oppure un importo fisso alternativo alla percentuale. Regioni ed enti locali hanno la facoltà di introdurre lo sconto mediante un atto normativo formale. Rimangono fuori dal perimetro applicativo i versamenti effettuati mediante modello F24. Per tali tributi la riduzione collegata all’addebito diretto non trova applicazione. Farà eccezione anche l’Imu, su cui i comuni non potranno disporre agevolazioni per l’addebito diretto perché gli incassi dell’imposta municipale hanno una diretta incidenza sulle regolazioni contabili del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.
Vengono, inoltre, introdotte nuove regole per la regolarizzazione delle violazioni fiscali: gli enti territoriali prima di notificare gli avvisi di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni preventive, sul modello delle comunicazioni di “compliance” già utilizzate in ambito erariale, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni fiscali prima dell’avvio dell’attività di accertamento. Il contribuente che non riterrà corretti i dati indicati nella lettera, potrà comunicarlo all’ente impositore entro 60 giorni inviando eventuali elementi e documenti di cui l’amministrazione non era a conoscenza. Il decreto rende applicabile anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 472/1997.
Tra le ulteriori novità del provvedimento figura anche l’estensione agli enti territoriali di alcune disposizioni relative al trattamento dei debiti tributari nell’ambito delle procedure disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con l’obiettivo di disciplinare anche la posizione dei debiti tributari regionali e locali nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi.
