LAVORO SOMMINISTRATO – Cambiano i limiti di durata massima

La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) modifica la disciplina della somministrazione di lavoro con effetti sul computo della durata massima complessiva dei rapporti a termine e delle missioni in somministrazione. È previsto che il lavoratore assunto dall’Agenzia per il Lavoro con contratto a tempo indeterminato possa essere inviato in missione a termine presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, anche non continuativi. Tale limite si applica alle sole missioni effettuate da lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e decorre dal 28 giugno 2026.

Resta, invece, confermato che, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e con esclusione delle attività stagionali, la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore non può superare i 24 mesi. Per effetto della modifica normativa, non rilevano, quindi, ai fini del computo del limite dei 24 mesi i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall’Agenzia per il Lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si ricorda, infine, che qualora il limite dei 24 mesi (ovvero la previsione di durata prevista dalla contrattazione collettiva) sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.