Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove istruzioni emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in materia di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), destinate ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007.
Le nuove disposizioni introducono un approccio maggiormente orientato alla tracciabilità e alla documentazione delle valutazioni effettuate dai professionisti, richiedendo procedure interne più strutturate e una maggiore capacità di dimostrare il percorso decisionale seguito.
Tra gli indicatori di anomalia meritano attenzione incongruenze tra il patrimonio del cliente e la sua attività economica, strutture societarie particolarmente complesse, utilizzo di prestanome, resistenze nel fornire la documentazione richiesta, movimentazioni finanziarie non coerenti con il profilo economico o rapporti con giurisdizioni considerate ad alto rischio. Tuttavia, la semplice presenza di uno o più indicatori non determina automaticamente l’obbligo di inoltrare una SOS. Le nuove disposizioni precisano che nemmeno fattori quali la classificazione del cliente come soggetto ad alto rischio, notizie di stampa sfavorevoli, controlli fiscali, procedimenti penali, precedenti segnalazioni o misure cautelari costituiscono, isolatamente considerati, un presupposto sufficiente.
L’intero percorso decisionale dovrà essere formalizzato e conservato nel fascicolo antiriciclaggio. La UIF raccomanda inoltre l’utilizzo di una scheda dedicata nella quale annotare gli indicatori rilevati, le verifiche effettuate, le fonti consultate, le conclusioni raggiunte e la decisione finale, sia essa favorevole all’archiviazione sia alla trasmissione della segnalazione.
Resta inoltre fermo il divieto di informare il cliente dell’eventuale valutazione in corso o dell’avvenuta trasmissione della segnalazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa antiriciclaggio.
