Nella bozza del decreto legislativo correttivo omnibus il termine per esercitare la detrazione IVA sugli acquisti – e per registrare le fatture passive – si allunga dal termine della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto a quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, ripristinando la finestra temporale già in vigore prima della stretta introdotta dal D.L. 50/2017.
Oggi, se il diritto alla detrazione nasce nel 2026, il contribuente deve esercitarlo, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al 2026, che si presenta entro il 30 aprile 2027 in via ordinaria. Con la nuova formulazione, lo stesso diritto potrebbe essere esercitato fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028.
Anche l’art. 25 del D.P.R. 633/1972, dedicato alla registrazione degli acquisti, verrebbe modificato. Le fatture passive e le bollette doganali non dovrebbero più essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Il nuovo limite diventerebbe il termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.
L’obiettivo sembra essere quello di ampliare la tutela dei contribuenti, anche in considerazione dell’interpretazione sfavorevole adottata dall’Agenzia delle entrate in ordine all’ esercizio della detrazione mediante dichiarazione integrativa a favore.
| Profilo | Regola attuale | Bozza decreto omnibus |
| Esercizio della detrazione | Entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto | Entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto |
| Registrazione fatture passive | Entro la dichiarazione dell’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno | Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura |
| Fatture a cavallo d’anno | Resta il divieto di retrodatazione nella liquidazione di dicembre per fatture ricevute a gennaio | La bozza non sembra modificare questo meccanismo |
| Effetto operativo | Maggiore rischio di decadenza per errori o ritardi nella registrazione | Più tempo per sanare omissioni contabili, nei limiti della detraibilità sostanziale |
| Norma di riferimento (detrazione) | Art. 19, D.P.R. 633/1972 (come modificato dal D.L. 50/2017) | Art. 19, D.P.R. 633/1972 e art. 56, D.Lgs. 10/2026 (TU IVA, dal 1° gennaio 2027) |
