L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 153611 del 22 maggio, ha definito le modalità di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili. La legge di Bilancio 2026 ha stabilito un utilizzo ampio dei dati, in particolare quelli derivanti dalla fatturazione elettronica, per migliorare le attività di recupero e contrasto agli illeciti. Le informazioni riguardano le operazioni effettuate tra soggetti Iva nei sei mesi precedenti a quello in cui i dati sono resi disponibili. I dati riferiti ai cessionari o committenti sono limitati alle informazioni strettamente necessarie per l’avvio delle procedure esecutive presso terzi. Si tratta, in particolare, di codice fiscale, partita Iva, cognome e nome oppure denominazione o ragione sociale, nonché domicilio fiscale. Assume particolare rilievo anche la messa a disposizione del numero delle fatture emesse verso lo stesso cessionario o committente. Il dato consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di valutare non soltanto l’ammontare complessivo dei corrispettivi, ma anche la continuità del rapporto commerciale tra il debitore e il terzo. La ricorrenza delle operazioni nei sei mesi osservati può infatti segnalare la presenza di un rapporto economico stabile, utile a orientare in modo più mirato l’avvio del pignoramento presso terzi.
Per i clienti e i committenti del debitore fiscale, la novità assume rilievo soprattutto nella fase successiva all’eventuale avvio della procedura esecutiva. Una volta ricevuto l’atto di pignoramento presso terzi, il soggetto destinatario dovrà verificare l’esistenza di somme ancora dovute al debitore. Il pagamento effettuato direttamente al debitore dopo la notifica del pignoramento può risultare inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ne deriva il rischio, per il terzo, di dover versare nuovamente le somme richieste, questa volta all’agente della riscossione.
Agenzia dell’Entrate Riscossione ha, infatti, avviato la campagna di notifiche degli atti di pignoramento presso terzi nei confronti dei debitori “cronici”. I contribuenti con carichi pendenti, non rottamati, si vedranno recapitare gli avvisi citati. I conti saranno pignorati e per liberarli avranno due chance: il pagamento del debito richiesto al terzo (il saldo delle cartelle/avvisi) oppure la dilazione.
