REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI – Le comunicazioni si avviano allo sblocco

Con la sentenza depositata il 21 maggio nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato che la normativa italiana sul registro dei titolari effettivi è compatibile con la disciplina europea antiriciclaggio.  Ci si avvia, così, verso lo sblocco operativo del sistema italiano di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva, fermo dal 2024 a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato del 15 ottobre e del 17 maggio 2024, che avevano sollevato questioni pregiudiziali in merito alla compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione Europea. In particolare:

i. la legittimità dell’obbligo di iscrizione al Registro per le società fiduciarie;

ii. la nozione di “istituti giuridici affini ai trust” e, soprattutto,

iii. la proporzionalità dell’accesso pubblico ai dati dei titolari effettivi rispetto al diritto alla protezione dei dati personali, sancito dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, “GDPR”).

Il 9 gennaio 2026 era già entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210 in attuazione dell’articolo 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 (la “Direttiva UE”, parte dell’AML Package) introducendo regole più stringenti sull’accesso al Registro dei titolari effettivi. La nuova normativa mirava a porre rimedio ad un accesso di fatto indiscriminato ai dati del Registro dei titolari effettivi che ha portato alla sospensione dell’operatività del Registro da parte del Consiglio di Stato. L’accesso è riconosciuto ad autorità e soggetti qualificati (tra cui MEF, autorità di vigilanza, UIF, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) e ai soggetti obbligati, nell’ambito delle procedure di adeguata verifica. È previsto anche un accesso al pubblico, limitato ai dati identificativi del titolare effettivo e i criteri sulla base dei quali è stata determinata la titolarità effettiva (secondo quanto previsto dall’art. 20 del Decreto AML). Secondo la normativa previgente, tale accesso al pubblico poteva essere limitato o escluso solo in casi eccezionali, qualora lo stesso avesse comportato rischi sproporzionati per il titolare effettivo (es. frode, estorsione, intimidazione), previa valutazione caso per caso.