VERSAMENTI BANCARI – Da giustificare anche senza l’esercizio di un’attività

In tema di controlli sui movimenti bancari, le operazioni di prelevamento fanno presumere il maggior reddito solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti. La Cassazione, con la decisione del 27 marzo 2026 (ordinanza n. 7389/2026), conferma l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228/2014. Gli stessi giudici, inoltre, evidenziano che “la contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il reddito della contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anche i prelevamenti”. Si ricorda, inoltre, che in tema di accertamenti bancari la presunzione legale relativa prevista dall’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600/ 1973 comporta l’onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili o che sono state tenute in debito conto nella determinazione del reddito dichiarato.

Occorre, inoltre, evidenziare che l’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600/1973, indica i limiti di carattere quantitativo delle presunzioni bancarie. Nello specifico la formulazione attuale della norma in vigore dal 3 dicembre 2016 in virtù dell’art. 7-quater, comma 1, lettera b), del Dl n. 193/2016), prevede che la presunzione relativa di maggiori ricavi si applica solo in corrispondenza di prelevamenti o importi riscossi “nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili”. Dunque, viene fissata una franchigia al di sotto della quale non opera alcuna presunzione in pregiudizio del contribuente-imprenditore, nel senso che questi ha l’onere di provare l’irrilevanza fiscale dei movimenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.