Per la detrazione delle spese sanitarie non è necessario presentare e conservare scontrini e fatture, ma è sufficiente avere il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria o l’elenco di quelle presenti nella precompilata dell’Agenzia delle entrate, se corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445 del 2000, con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.
Qualora si intenda variare il dato delle spese sanitarie note all’amministrazione finanziaria, il redattore del modello dovrà acquisire i singoli documenti di spesa non indicati nel prospetto di dettaglio delle spese sanitarie per il cui importo è stata effettuata la modifica, poiché, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2014, l’Agenzia delle entrate potrà effettuare il controllo formale unicamente su tali documenti.
Come ricordato nella guida alla redazione della dichiarazione 2025, dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn (articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020). L’Agenzia delle entrate, in merito alla citata deroga per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, segnala che la stessa prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn.
