L’art. 11 del decreto fiscale dispone il ripristino integrale del regime di esclusione da imposizione dei dividendi e delle plusvalenze nella misura del 95% per i soggetti IRES, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (comma 5).
La norma supera le restrizioni introdotte dalla L. 199/2025, la quale aveva subordinato l’accesso alla dividend exemption (artt. 59 e 89 TUIR) e alla participation exemption (artt. 58 e 87 TUIR) al possesso di una partecipazione dotata di una soglia minima di rilevanza economica: quota non inferiore al 5% del capitale della società partecipata, ovvero investimento avente un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. In assenza di tali requisiti dimensionali, dividendi e plusvalenze sarebbero concorsi integralmente alla formazione del reddito imponibile, determinando una doppia imposizione economica.
Sul piano tecnico, l’intervento opera mediante abrogazione dei commi da 51 a 55 dell’art. 1 della L. 199/2025 (comma 4 dell’art. 11), che avevano introdotto le soglie dimensionali, nonché mediante la soppressione dei rinvii ai requisiti di soglia disseminati negli artt. 58, 59, 87 e 89 TUIR. Il regime torna dunque quello previgente: l’esclusione del 95% per i soggetti IRES opera senza condizioni di soglia, analogamente a quanto applicabile fino al 31 dicembre 2025. La medesima logica si estende al regime PEX sulle plusvalenze, fermi restando i quattro requisiti tradizionali dell’art. 87 TUIR (holding period, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata, commercialità).
L’art. 11 riscrive inoltre il comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973, confermando la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti residenti in Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo), in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari assimilati e contratti di associazione in partecipazione non riferibili a stabili organizzazioni in Italia.
