ENTI TERZO SETTORE – Il nuovo modello di rendiconto per cassa

Con il D.M. 18.02.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.03.2026, n. 67, è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata applicabile a tutti gli ETS, in possesso o meno della personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro. Per tali soggetti, il rendiconto per cassa può essere, in via del tutto facoltativa, redatto in forma aggregata, ossia mediante l’indicazione delle sole macro-voci di entrata e uscita previste dalla modulistica ministeriale (la cui adozione è obbligatoria per gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali), senza la necessità di dettagliare analiticamente le singole componenti.

Sotto il profilo temporale, l’art. 3 del decreto stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dai bilanci 2026.

Sotto il profilo strutturale, il nuovo modello aggregato mantiene la rappresentazione a sezioni contrapposte delle entrate e delle uscite e prevedendo l’indicazione dei dati comparativi relativi all’esercizio precedente.

Il prospetto si articola in 3 sezioni principali. La prima riguarda la gestione corrente dell’ente e distingue le operazioni in 5 macro-aree: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, nonché attività di supporto generale. La seconda sezione è dedicata alle operazioni di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni, con evidenza del relativo risultato gestionale. La terza sezione, infine, contiene informazioni di sintesi relative alle disponibilità liquide, includendo conti di cassa e depositi bancari o postali. È inoltre previsto, in via facoltativa, un prospetto degli oneri figurativi, volto a rappresentare componenti economiche non monetarie, al fine di fornire una più completa informativa sulla dimensione economica dell’ente.

Resta comunque ferma la possibilità, per gli amministratori, di optare per la redazione del bilancio in forma ordinaria qualora tale modalità sia ritenuta più adeguata alla natura e alle esigenze dell’ente, in un’ottica di rappresentazione più analitica e completa della gestione che può anche sfociare nella redazione (anche nei casi di facoltatività) della relazione di missione. Su questo punto, infatti, il D.M. 18.02.2026 fa propria l’interpretazione ministeriale espressa con la circolare n. 6/2024, dove la responsabilità rispetto alla scelta del modello semplificato (specie quando l’ente è in possesso di personalità giuridica) è rimessa alla responsabilità degli amministratori e degli eventuali organi di controllo, su cui ricade sempre e comunque il dovere di fornire nell’ambito del bilancio le attestazioni relative al mantenimento della qualifica di ETS.