Marcia indietro da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i maggiori compensi percepiti erroneamente dai contribuenti forfettari per errore del committente e successivamente restituiti. I relativi importi non concorrono alla verifica della soglia di 85 mila euro anche se restituiti l’anno successivo, in quanto si determinerebbe la fuoriuscita dal Regime Forfetario per una condotta non imputabile al contribuente. La nuova risposta all’interpello n. 68/2026 modifica e sostituisce il precedente orientamento (diametralmente opposto) sancito nella risposta n. 26/2026.
Nella risposta in commento si pone anche la questione di come rimediare all’errore nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi, tra i ”componenti positivi” del Regime Forfetario (quadro LM), l’Istante avesse indicato tutti i compensi (al lordo di quelli restituiti nel corso del 2025) derivandone una maggiore imposta sostitutiva versata sulle somme erroneamente corrisposte dalla committenza. Il rimedio a tale errore potrà avvenire tramite la presentazione (alternativamente):
- di una dichiarazione integrativa del modello Redditi con l’indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti (ossia, al netto di quelli non dovuti e restituiti nel 2025), con l’indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata;
- di un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, fornendo la relativa documentazione.
