IVA E PROFESSIONI SANITARIE – I nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul trattamento ai fini IVA e sulle modalità di fatturazione per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti (Agenzia delle entrate, risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9).

Di seguito il trattamento delle singole professioni:
1) Osteopata: sebbene individuata come professione sanitaria dalla Legge n. 3/2018, la disciplina non è ancora pienamente attuata. Allo stato attuale, non sono stati ancora definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e l’istituzione dell’albo professionale è in corso di completamento. Pertanto, le prestazioni rese da osteopati non possono beneficiare dell’esenzione IVA poiché la professione non rientra ancora tra quelle soggette a vigilanza o individuate da apposito decreto.
2) Chiropratico: analogamente all’osteopata, pur essendo stata individuata come professione sanitaria, non è stata ancora avviata la procedura per la sua effettiva istituzione tramite accordi Stato-Regioni. Di conseguenza, non può fruire dell’esenzione IVA.
3) Chinesiologo: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, ma è finalizzata esclusivamente alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita attraverso attività fisica, senza sovrapporsi alle attività sanitarie regolamentate. Le prestazioni sono dunque soggette ad IVA nella misura ordinaria.
4) Massoterapista: l’art. 99 del TULS include espressamente questa categoria tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza. Ne consegue che tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che la qualifica sia attestata da un titolo idoneo.

Per i massoterapisti, operando in regime di esenzione e rientrando tra le spese sanitarie detraibili nel Sistema Tessera Sanitaria, vige il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche.
Per Osteopati, Chiropratici e Chinesiologi, poiché le loro attività non sono configurabili come prestazioni sanitarie esenti e non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili via Sistema Tessera Sanitaria, deve essere emessa fattura elettronica.