COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORE DI CASSA – La guida dell’Agenzia

Dal prossimo mese di marzo diventa operativo l’obbligo di collegamento del registratore telematico al POS. L’Agenzia delle entrate ha predisposto una guida al collegamento, qui allegata. Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente dovrà utilizzare l’apposita procedura web disponibile nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più Registratori Telematici o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.

Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.). Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. E’ prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

  • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
  • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.