MODELLI INTRASTAT – Le nuove soglie 2026 per gli acquisti intra UE di beni

Con la Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) è stata modificata la soglia per l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2-bis (elenchi riepilogativi acquisti intra UE di beni). A partire dagli invii con scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati presentano l’INTRA 2-bis mensilmente quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intra UE di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, maggiore o uguale a 2.000.000 di euro invece dei precedenti 350.000 €. La modifica opera a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuare entro il prossimo 25 febbraio, relativi al mese di gennaio 2026.

Rimangono in ogni caso invariate le ulteriori soglie per l’obbligo di invio degli Elenchi Intrastat, ossia:

  • cessioni di beni (Intra 1-bis), obbligo mensile al superamento di euro 50.000 nel trimestre;
  • servizi ricevuti (Intra 2-quater), soglia confermata ad euro 100.000 a trimestre;
  • servizi resi (Intra 1-quater), nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.

L’obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat verrà meno, dal 1° luglio 2030, per effetto della Direttiva 2025/516, che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE e la comunicazione digitale (Drr digital reporting). 

Ad oggi, in ogni caso, per l’omessa, incompleta, inesatta, o irregolare presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni Intra UE, è prevista una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Non sono sanzionate, al contrario, la correzione dei dati inesatti e l’integrazione di quelli mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, anche a seguito di richiesta della Dogana entro il termine di 30 giorni.