CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Visto di conformità e regime premiale

L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello n. 36/2026 qui allegato, è intervenuta sul tema del concordato preventivo biennale (Dl n. 13/2024) con riferimento all’utilizzo dei crediti da imposte dirette e al visto di conformità. Il regime premiale Isa si rende applicabile ai contribuenti che hanno aderito al CPB, a prescindere dal voto di affidabilità fiscale, ma esclusivamente per i periodi d’imposta oggetto di concordato. Stessa cosa vale per l’esonero dal visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione di crediti Irpef/Ires fino al limite di 50 mila euro.

Le regole di base da tenere a debita considerazione sono le seguenti:

  • – senza CPB, l’esonero dal visto dipende dal punteggio ISA (almeno 8);
  • – con il CPB, per gli anni 2024 e 2025, i benefici dell’art. 9‑bis DL 50/2017 si applicano sempre, anche con punteggi ISA bassi.

In questi casi i limiti compensabili in assenza di visto sono:

  • – 70.000 € IVA;
    • – 50.000 € imposte dirette/IRAP.