In risposta all’interpello n. 26 del 10 febbraio 2026, relativo al regime forfettario, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della permanenza nel regime, operano anche le somme erroneamente erogate in un anno ed in seguito restituite al committente nell’anno successivo. L’agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, rilevano tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, indipendentemente dalla loro spettanza sostanziale e senza che assumano rilievo le vicende restitutorie successive. Secondo l’Agenzia, le somme indebitamente corrisposte nel 2024, ancorché restituite nel 2025, devono essere integralmente considerate sia ai fini della determinazione del reddito imponibile forfettario, sia ai fini della verifica del superamento della soglia di 85.000 euro, laddove la restituzione delle somme non assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta di percezione. Quanto al profilo del recupero dell’imposta sostitutiva versata sulle somme non spettanti, l’Agenzia precisa che l’unico strumento esperibile è la presentazione di un’istanza di rimborso all’ufficio competente, nei termini e secondo le modalità ordinarie, restando esclusa qualsiasi possibilità di rideterminazione del reddito forfetario mediante compensazione o rettifica diretta.
Circa, invece, l’esonero per i contribuenti forfettari dall’invio della Certificazione Unica, si ricorda che l’obbligo resta vigente per le categorie i cui compensi sono esclusi dall’ambito della fatturazione elettronica, come i medici, per i quali l’Agenzia delle entrate continua a necessitare dei dati per il monitoraggio della situazione reddituale.
